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Superbonus: requisiti per la sostituzione integrale della facciata continua


La verifica di conformità dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti va asseverata da un tecnico abilitato.


L’Agenzia delle Entrate risponde a un’istanza sul Superbonus per interventi di efficientamento energetico con sostituzione integrale della “facciata continua” su un edificio condominiale, facendo presente che tale intervento rientra tra quelli ammessi alla detrazione fiscale.

Purché:

  • siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e
  • sussistano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi.

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Sostituzione facciata continua: necessaria l’asseverazione

La verifica che tale intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti va asseverata – al pari di ogni altro intervento “trainante” o “trainato” di efficienza energetica – da un tecnico abilitato.

I soggetti beneficiari dell’agevolazione possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto del Superbonus, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) o, in alternativa per la cessione ad altri soggetti di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione.

La Risposta n. 61 del 1° febbraio 2022 è disponibile in free download di seguito.



Fonte: teknoring