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Sostegni ter: nuova disciplina delle compensazioni sui prezzi dei materiali


Diverse le novità introdotte, tra cui l’obbligo, fino al 31 dicembre 2023, di inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione dei prezzi.


Compensazioni prezzi materiali: nel Decreto Sostegni ter il nuovo meccanismo

L’articolo 29 “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (Decreto Sostegni ter) istituisce una nuova disciplina per la compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione per i contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 28 gennaio 2022, data di entrata in vigore del decreto, e per i contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla stessa data.

Le clausole di revisione dei prezzi

Fino al 31 dicembre 2023, le stazioni appaltanti dovranno inserire clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali dei contratti relativi ai lavori, valutando soltanto le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. In questi casi si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’ottanta per cento di detta eccedenza.

Metodologia Istat e decreti Mims

Entro novanta giorni dal 28 gennaio 2022, l’Istituto nazionale di statistica (Istat) dovrà definire la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione per i contratti relativi ai lavori. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) procederà alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istat, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

La compensazione sarà determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Mims e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, l’appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Mims, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

I compiti del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori della stazione appaltante verificherà l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dei lavori verificherà anche che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Se la maggiore onerosità provata dall’esecutore sarà relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Mims, la compensazione sarà riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ottanta per cento di detta eccedenza.

Se sarà provata dall’esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto del Mims, la compensazione sarà riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Le risorse per le compensazioni prezzi materiali

Per le compensazioni, le stazioni appaltanti potranno utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.

Potranno essere utilizzate anche le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

Dal 28 gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240, dal regolamento (UE) 2021/241, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione si provvederà, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo previsto dal decreto-legge n. 76 del 2020, incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024.

Per accedere al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione devono consistere unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.

I prezzari regionali

In attesa della determinazione dei prezzari regionali, che sarà disciplinata con apposite linee guida del Mims, da emanarsi entro il 30 aprile 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, per  determinare il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Mims su base semestrale.

Fonte: teknoring