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Anac n.6: consultazioni per l’aggiornamento delle Linee Guida


Al fine di contenere il contenzioso in materia di contratti pubblici, l’ANAC ha deciso di intervenire con un aggiornamento del provvedimento. La consultazione scade il 28 febbraio 2022.


Pronto l’aggiornamento delle Linee guida Anac 6. Cosa cambierà?

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha attivato le consultazioni on line, con la possibilità di inviare contributi fino al 28 febbraio 2022, in relazione all’aggiornamento delle Linee Guida n. 6 sull’”Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici”.

Le Linee Guida Anac 6

Le Linee Guida n. 6, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, si rivolgono alle amministrazioni aggiudicatrici di appalti e concessioni sopra e sotto soglia e riguardano gli illeciti professionali gravi, tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale o la sua affidabilità, quale capacità tecnico professionale nello svolgimento della prestazione oggetto di affidamento.

Il provvedimento distingue tra:

  • significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto;
  • gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara;
  • altre situazione idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico, valutate dall’amministrazione.

Nel primo caso, oltre le fattispecie previste dall’articolo 80 comma 5 lettera c) del D.lgs. 50/2016, le linee guida considerano rilevanti:

  • l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
  • le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
  • l’adozione di comportamenti scorretti;
  • il ritardo nell’adempimento;
  • l’errore professionale nell’esecuzione della prestazione;
  • l’aver indotto in errore l’amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al ripristino dell’opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa;
  • nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all’esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell’art. 106, comma 2, del codice;
  • negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del codice.

Scopo delle linee Guida

Nell’ambito dei gravi illeciti professionali posti in essere durante la procedura di gara, le Linee Guida individuano una serie di comportanti idonei ad alterare la par condicio tra i concorrenti oppure a influenzare illecitamente il giudizio finale dell’amministrazione aggiudicatrice.

Scopo delle linee guida è principalmente quello di indicare i mezzi di prova utilizzabili dalle stazioni appaltanti al fine di verificare la sussistenza dei gravi illeciti professionali. A tal fine, si ribadisce che la verifica deve essere effettuata mediante accesso al casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del Codice, mentre la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. è effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

La consultazione ANAC

Al fine di contenere il contenzioso in materia di contratti pubblici, l’ANAC ha deciso di intervenire con un aggiornamento del provvedimento avviando una consultazione con termine 28 febbraio 2022. Secondo l’ANAC, sia l’originario articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice sia la versione attuale sono costruite facendo ricorso alla particolare tecnica legislativa in cui «per individuare il fatto produttivo di effetti giuridici, la norma non descrive la fattispecie astratta in maniera tassativa ed esaustiva, ma rinvia, per la sussunzione del fatto concreto nell’ipotesi normativa, all’integrazione dell’interprete, mediante l’utilizzo di concetti che vanno completati e specificati con elementi o criteri extragiuridici» (Consiglio di Stato Sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467). La valutazione della incidenza del fatto sulla affidabilità morale e tecnica del concorrente è inoltre rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, con tutte le conseguenze in termini di difformità interpretative tra i vari “enti”.
L’ANAC offre in allegato alle “nuove” Linee guida un’indicazione esemplificativa delle fattispecie rilevanti che devono essere oggetto di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti. Rispetto al modulo in uso per la comunicazione di tutte le notizie assoggettate ad annotazione in merito ai requisiti dell’art. 80 del Codice, è prevista la comunicazione di informazioni aggiuntive, utili a fornire notizie quanto più complete possibile. In questo modo, le valutazioni rimesse alle amministrazioni con riferimento a gare successive potranno essere svolte in modo più agevole, evitando la necessità di supplementi istruttori.

Fonte: teknoring