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Il ruolo dell’Anac nel nuovo sistema degli appalti pubblici


Dalle procedure di infrazione UE alla gestione dei fondi del PNRR sono diverse le ‘spinte’ che porteranno a una rivisitazione del sistema dei contratti pubblici


È imminente l’entrata in vigore di disposizioni che andranno ad incidere in modo determinate sul sistema degli appalti pubblici. Le molteplici procedure di infrazione UE nei confronti di disposizioni del Codice dei contratti contrarie ai principi comunitari (es. subappalto), la necessità di gestire i nuovi e consistenti fondi previsti con il PNRR e le esigenze di trasparenza e pubblicità richiedono un’importante rivisitazione anche del ruolo dell’ANAC.

Il quadro normativo di riferimento in materia di appalti pubblici

L’attuale quadro normativo di riferimento in materia di contratti pubblici si presenta fortemente eterogeneo. Il legislatore, specie a seguito dell’emergenza sanitaria, è intervenuto con disposizioni che incidono sul contenuto del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e con previsioni che invece vanno ad aggiungersi al Codice, stabilendo delle deroghe temporanee all’applicazione di alcuni istituti di assoluto rilievo (si pensi ad esempio agli importi relativi alle procedure sotto soglia e al subappalto).

È, inoltre, al momento in discussione una legge delega che dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre di quest’anno e stravolgerà, a partire dal secondo semestre del 2022, gli attuali punti di riferimento ai quali gli operatori del settore sono abituati a confrontarsi.

Sul punto risultano di assoluto rilievo anche ulteriori disposizioni, come ad esempio il recente c.d. “Decreto Brunetta” sull’e-procurement e naturalmente le Linee Guida ANAC.

Il Dl 77/2021

Tra gli ultimi interventi del legislatore, è da segnalare il c.d. decreto semplificazioni bis, ovvero il DL 77/2021, convertito con Legge 108/2021, che ha previsto delle disposizioni specifiche da applicarsi esclusivamente ai contratti da affidare con i fondi di cui al PNRR e il PNC. Si tratta degli articoli 47, 48, 50 e 53, che prevedono misure specifiche in materia di semplificazione, di trasparenza delle procedure, di ricorso a strumenti utili a favorire le micro e piccole imprese oltre al necessario coinvolgimento di giovani e donne.

Il ruolo dell’ANAC nel sistema degli appalti pubblici

L’Anac, con le sue funzioni di controllo, ispezione, verifica e risoluzione delle controversie al di fuori dei canali giurisdizionali è stata posta al centro del Codice del 2016. I suoi compiti in materia di vigilanza dei contratti pubblici si sono dimostrati fondamentali per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità previsti dagli articoli 29 e 30 del D.lgs. 50/2016 (si vedano gli articoli 211 e 213 del Codice).

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni (decreto semplificazioni e semplificazioni bis) e, prima ancora, la necessità che l’affidamento dei contratti pubblici finanziati per il tramite del PNRR e del PNC avvenga nel massimo rispetto dei principi appena enunciati rende centrale, ancor di più, il ruolo dell’ANAC.

Tuttavia, nonostante le differenziazioni normative effettuate dal legislatore tra appalti “tradizionali” e appalti da gestire per il tramite del PNRR e PNC, non esistono al momento disposizioni di dettaglio che permettano all’autorità di avere un ruolo diverso e maggiormente “invasivo” rispetto all’aggiudicazione di questi contratti. Restano ferme sul punto le molteplicità attività che l’ANAC può svolgere ai sensi dell’articolo 213 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Conclusioni

Nel Codice attualmente in vigore esistono degli strumenti che se adeguatamente utilizzati fin dalla loro introduzione (2016) avrebbero potuto anticipare la soluzione di alcune delle problematiche attualmente in discussione. Si tratta della semplificazione delle procedure, della centralizzazione della committenza, della qualificazione delle stazioni appaltanti, della specializzazione dei suoi operatori e della completa digitalizzazione di tutto il procedimento.

I poteri di controllo dell’ANAC potranno crescere soltanto proporzionalmente all’attuazione di queste misure, garantendo così una certa omogeneità del sistema. Molto dipenderà, infine, dal tenore che avranno le citate nuove disposizioni e se la volontà politica rimarrà quella di un controllo centralizzato delle procedure di affidamento.


Fonte: teknoring