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Superbonus e villette a schiera, si possono modificare gli infissi?


Gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” e la superficie “totale” deve essere minore o uguale rispetto a quella precedente.


Superbonus e villette a schiera, nuovi chiarimenti dalle Entrate in tema di infissi 

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 780/2021, tratta il Superbonus per la realizzazione di interventi antisismici su un complesso di villette a schiera, limiti di spesa, modifiche agli infissi.

Un immobile accatastato nella categoria A/2 a destinazione residenziale, con una pertinenza C/6, “funzionalmente indipendente”, in quanto dotata di impianto elettrico, idrico, del gas e di riscaldamento-raffrescamento indipendenti e con “accesso indipendente da spazi comuni direttamente dalla via pubblica”, fa parte di un complesso di villette a schiera insieme ad altre due, anch’esse funzionalmente indipendenti, composte da un immobile accatastato in A/2 e da una pertinenza C/2.
Dal punto di vista strutturale, il complesso edilizio è un unico edificio, composto da tre unità abitative di tre diversi proprietari, che si configura come un “condominio strutturale”, dato che non è possibile per i singoli proprietari intervenire sulle strutture della propria parte. Con delibera assembleare è stato dato incarico di redigere il capitolato tecnico economico di definizione delle opere concernenti, tra l’altro:
  • miglioramento sismico dell’intera struttura;
  • interventi di efficientamento energetico;
  • sostituzione dei serramenti esterni e modifica di alcuni di essi, da portafinestra diventeranno finestra, da portafinestra a “L” a portafinestra di forma rettangolare, e altre piccole modifiche di forma e dimensione dei fori.

Superbonus e villette a schiera, le domande

Il condomino incaricato dall’assemblea di seguire la pratica per ottenere il Superbonus chiede:

  •  se, nel caso in cui tutte le unità facenti parte dell’Unità Strutturale intendano intervenire con lavori strutturali, costituendosi per tali lavori in condominio, sia possibile accedere al beneficio fiscale;

  •  nel caso di risposta affermativa, quali siano i massimali di spesa relativi agli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus);

  •  se sia possibile accedere ai benefici fiscali con particolare riferimento agli interventi di sostituzione dei serramenti anche nel caso di piccole modifiche di forma e dimensione degli stessi.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia risponde positivamente: l’Istante, nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento richiesto dalla norma, potrà fruire del Superbonus a condizione, tra l’altro, che sia asseverata dai professionisti incaricati l’efficacia dell’intervento realizzato sull’intera unità strutturale composta dalle tre villette a schiera e dalle relative pertinenze degli stessi, al fine della riduzione del rischio sismico.
Per quanto riguarda il limite di spesa ammesso al Superbonus, l’Agenzia fa presente che trattandosi di un intervento che riguarda un edificio in condominio, per gli interventi dai quali derivi la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore, realizzati sulle parti comuni degli edifici, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.
Anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. Nel caso specifico, pertanto, la spesa massima ammessa per gli interventi di riduzione del rischio sismico sarà pari a Euro 576.000,00 (Euro 96.000 x 6).

Sostituzione, spostamento o variazione di infissi

Infine, con rifermento alla possibilità di ammettere al Superbonus i nuovi serramenti con diversa geometria rispetto a quelli esistenti, l’Agenzia chiarisce che gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” da almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Inoltre, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape) prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Al riguardo, il decreto del 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico individua, tra le tipologie di interventi ammessi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, “la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati”. In sostanza, dunque, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
Ciò considerato, l’Agenzia ritiene che per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, nel presupposto, tuttavia, che siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale rispetto alla superficie degli infissi misurata prima dell’intervento edilizio. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.

Fonte:teknoring