Computa & Compara Materiali News

Superbonus per serramenti: ok alla modifica della dimensione


Sì al beneficio fiscale a condizione che la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante.


Superbonus per serramenti, gli ultimi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 524/2021, ammette il Superbonus per un intervento “trainato” consistente nella modifica della dimensione dei serramenti esistenti, nell’ambito di una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui verranno eseguite sia opere strutturali, comprensive di opere edili di ridistribuzione degli spazi interni, sia di riqualificazione energetica.

Per l’Agenzia, è innanzitutto necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione. Sulla possibilità di ammettere al Superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia ritiene che nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” e devono configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.

Superbonus per serramenti, anche per spostamento e variazione dimensionale

Ciò considerato, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire del beneficio fiscale anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.

Anche l’Enea ha fornito una risposta analoga: l’intervento su serramenti e infissi, per beneficiare dell’Ecobonus, deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti (parti che influenzano l’isolamento termico) e non come nuova installazione. Nel rispetto dei requisiti previsti può riguardare anche la sostituzione del solo vetro.

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 524 del 30 luglio 2021


Fonte: teknoring