Computa & Compara Materiali News

Caro materiali costruzione: il calcolo delle compensazioni


Il decreto sull’aumento del costo dei materiali da costruzione nel primo semestre 2021. Per le compensazioni il riferimento è lo stesso periodo del 2020.


Sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 279 del 23 novembre 2021) è stato pubblicato il decreto che rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020. Le variazioni, elaborate dai competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sono state approvate a maggioranza dalla “Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione”. Si tratta di un organismo composto da rappresentanti del Ministero, delle stazioni appaltanti e degli operatori di settore. Nello specifico, gli operatori economici titolari di contratti pubblici potranno chiedere alle stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti, indicando la quantità dei materiali impiegati.

Opere pubbliche e caro materiali

A seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il decreto del Mims prevede disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. Il decreto indica che le stazioni appaltanti dovranno provvedere al pagamento dei relativi oneri. Qualora dovessero dichiarare di non disporre delle risorse sufficienti potranno usufruire dell’apposito Fondo costituito presso il Mims con una dotazione di 100 milioni di euro. La maggiore variazione di prezzo riguarda l’acciaio, con un aumento che supera il 40%. Per alcuni materiali, come le lamiere in acciaio e per i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali, l’aumento arriva rispettivamente al 59,37% e al 76,43%. In forte aumento anche il costo del legno e del rame.

La compensazione

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi. Il tutto, con riferimento alla data dell’offerta: variazioni eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 e del 10% complessivo se riferite a più anni. Per i contratti sottoposti al regime del nuovo codice dei contratti, le compensazioni sono determinate al netto di quelle eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre del 2021 (art. 106 d. lgs n. 50/2016). In ogni caso, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, il Ministero ha pubblicato le modalità operative per l’applicazione dell’istituto della compensazione.

Modalità operative

La compensazione è così determinata:

  • la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell’anno solare di presentazione dell’offerta;
  • la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura appena descritta è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione. Contabilizzata nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione.

Ai fini del calcolo dell’eventuale compensazione, i prezzi indicati nel decreto assumono unicamente un valore parametrico. In sostanza, non interferiscono con i prezzi dei singoli contratti. Gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Il direttore dei lavori

Successivamente, il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, al quale applicare la variazione di prezzo unitario. Ciò sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo. Inoltre, sarà determinato l’ammontare della compensazione. In particolare, il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:

  • per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;
  • per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

Conteggi e recupero somme

La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto di quelle eventuali precedentemente accordate. Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettua i conteggi e li presenta alla stazione appaltante. Il responsabile del procedimento provvede a convalidare i conteggi e verifica la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante in presenza di lavorazioni che contengano materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione. In tal caso il responsabile del procedimento tempestivamente accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.


Fonte: teknoring