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Niente Ecobonus sulla parte eccedente il volume ante operam


L’Ecobonus nelle ristrutturazioni con aumento della volumetria originaria non spetta sulle spese dei lavori della parte eccedente il volume ante-operam.


Un nuovo intervento dell’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello 781/2021 accende i riflettori sulla possibilità di fruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione, ricostruzione e incremento di volumetria. L’amministrazione nel caso sottoposto, relativo a un intervento di demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato esistente con ampliamento della volumetria originaria, chiarisce che, diversamente da quanto sostenuto dall’Istante, in tale fattispecie per gli interventi di efficientamento energetico, per i lavori riconducibili alla ristrutturazione edilizia, la detrazione dell’Ecobonus non spetta per le spese sostenute per i lavori effettuati sulla parte eccedente il volume ante operam. È, pertanto, molto importante tenere distinte le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato.

Il caso: ristrutturazione edilizia con ampliamento

Il caso nello specifico riguarda la comproprietà di un fabbricato di vecchia costruzione in cattivo stato di conservazione. L’Istante, insieme al coniuge, ha presentato regolare domanda per il rilascio del permesso di costruire per un intervento di demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato esistente con ampliamento della volumetria originaria. Il Comune ha accolto integralmente la domanda e rilasciato il permesso di costruire qualificando i lavori come “ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione fabbricato di civile abitazione”.

L’istante dopo aver richiamato le novità apportate dal DL 76/2020, entrato in vigore dal 17 luglio 2020, che hanno modificato l’articolo 3, 1 comma, lett. d) del DPR 380/2001, il quale nella versione vigente qualifica come “intervento di ristrutturazione edilizia” anche l’intervento che comporti un incremento di volumetria, chiede se, a seguito del citato mutamento normativo, gli interventi edilizi eseguiti e in corso di esecuzione non integrino un “intervento di nuova costruzione”, bensì un “intervento di ristrutturazione edilizia” e, pertanto, si possa accedere all’agevolazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia disciplinata dall’art. 16-bis TUIR e a quella prevista per gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del DL n.63 del 2013.

Un punto focale del dubbio oggetto della richiesta sottoposta all’Agenzia riguarda la possibilità di beneficiare delle detrazioni in esame con riferimento alle spese sostenute per l’intervento nel suo complesso e non solo in proporzione a quelle sostenute per i lavori riguardanti la volumetria preesistente.

Le precisazioni sulle agevolazioni

L’Agenzia come premessa per addure alle conclusioni in merito ai quesiti ricevuti ripercorre i punti essenziali delle due discipline agevolative precisando, tra l’altro, che a differenza della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, l’ecobonus riguarda interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati su tutti gli edifici esistenti, anche non “residenziali”.

Più dettagliatamente ricorda che con l’articolo 16-bis del Tuir (DPR 917/1986) si disciplina la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare massimo complessivo delle stesse di 48 mila euro per immobile, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi ivi indicati. Tale detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Per effetto delle novità apportate alla legge di bilancio 2021 la detrazione spetta per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021 nella maggiore misura del 50% delle spese stesse calcolata su un ammontare massimo non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare.

L’Amministrazione finanziaria richiama la circolare n.7/E/2021, in cui è precisato che:

  • è possibile fruire della detrazione d’imposta anche nel caso in cui gli interventi riguardino un immobile non residenziale che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori edilizi, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo;
  • la detrazione spetta anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione classificabili come “ristrutturazione edilizia“, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del DPR n.380/2001.

Ecobonus, requisiti e destinatari

Poi, l’Agenzia ricorda le agevolazioni fiscali per la realizzazione, su edifici esistenti, di determinati interventi volti al contenimento dei “consumi energetici” introdotte dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della L. 296/2006. L’Ecobonus, come noto, consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta delle spese sostenute e effettivamente rimaste a carico dei contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che possiedono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo. La detrazione, ripartita in 10 rate annuali di pari importo, è disciplinata dall’articolo 14, comma 1, del citato DL 63/2013 e attualmente spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

In merito all’Ecobonus, l’Agenzia richiama la citata circolare n. 7/E/2021, specificando che gli edifici interessati dall’agevolazione devono essere dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, presente nell’immobile oggetto di intervento.

NB: Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate nella risposta n.781/2021

Tanto premesso l’Agenzia osserva che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o altro ente territoriale competente, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori. Pertanto, il parere dell’Agenzia è fornito assumendo, come precisato dal competente ufficio del Comune, che il titolo edilizio è stato “rilasciato con riferimento ad un intervento qualificabile quale ristrutturazione edilizia” e che, a parere del predetto ufficio, “non si ravvisano variazioni di legge che comportino una diversa qualificazione dell’intervento proposto”.

La detrazione non spetta per i lavori sulla parte eccedente il volume ante-operam

L’Agenzia conclude precisando che l’Istante potrà fruire delle detrazioni di cui ai citati articoli 16-bis del TUIR e 14 del DL n. 63/2013; ma con riferimento agli interventi di efficientamento energetico nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, riconducibili alla ristrutturazione edilizia, la detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavori effettuati sulla parte eccedente il volume ante-operam (Parere della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto ministeriale n. 58 del 2017, trasmessa dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 02.02.2021, prot. n. 1156).

Pertanto, è necessario mantenere distinte le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato:

  • in termini di fatturazione

o, in alternativa,

  • attraverso un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall’impresa che esegue i lavori ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Aliquota al 10% per le ristrutturazioni

In merito all’applicazione dell’aliquota Iva, inoltre, l’Agenzia precisa che agli interventi finalizzati alla realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia (come definita dall’articolo 3, comma 1, lett. d), del DPR n.380/2001) si applica l’aliquota Iva agevolata del 10% – come previsto dal n. 127-quaterdecies, tabella A, Parte III, allegata al DPR n.633/1972.

Agenzia delle Entrate, interpello 781/2021


Fonte: teknoring