Architettura Computa & Compara Interviste News

Cantieri in condominio e responsabilità in caso di cadute


Il condominio rimane custode delle aree comuni anche se affida i lavori in appalto.


Il condominio deve risarcire i danni in caso di caduta all’interno di un’area di cantiere accessibile a tutti e non adeguatamente segnalata.

È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Trani n. 818 del 11 maggio 2023.

Il giudice ha accolto la domanda risarcitoria di una signora caduta da una passerella di legno mentre attraversare un’area condominiale interessata da lavori di manutenzione.

Il cantiere non era chiuso; inoltre, non vi è stato possibile provare la presenza di cartelli segnaletici con indicazione di percorsi alternativi per entrare ed uscire in sicurezza dal condominio.


Kukua Design

Il fatto

Una signora, uscendo da uno studio dentistico sito in un edificio condominiale, rimaneva vittima di una brutta caduta, avvenuta nel tratto compreso tra il portone d’ingresso principale del condominio e il cancello.
Un tratto, all’epoca dei fatti, interessato da lavori in corso, che avevano costretto la signora ad attraversare delle pedane di legno per raggiungere l’uscita. Proprio camminando su una di queste pedane, la signora perdeva l’equilibrio e cadeva riportando lesioni personali.   Per tali motivi, citava in giudizio il Condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il condominio si è opposto alla domanda, imputando la caduta all’imprudenza della signora, che avrebbe attraversato un’area di cantiere non accessibile né ai condomini né ai terzi.

Il Condominio sostiene che di aver affisso in bacheca e all’interno dell’androne dei cartelli che indicavano la presenza del cantiere e un percorso alternativo per raggiungere in sicurezza lo studio dentistico e gli altri locali interni al condominio.

Imprudenza della vittima e mancanza delle prove

Nell’accogliere la domanda risarcitoria, il giudice ha ricordato anzitutto che condominio è e resta custode delle cose comuni ai sensi dell’art. 2051 c.c. anche in caso di affidamento del bene in appalto ad un’impresa edile, salva la prova del caso fortuito. Come tale, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino danni ad alcuno. Il condominio è pertanto responsabile dei danni originati dalle parti comuni dell’edificio, dagli accessori e pertinenze subiti sia dai condòmini e che da terzi estranei al condominio.

Nel caso di specie, la signora è caduta proprio a causa di una pedana instabile in legno sita nel cantiere ubicato all’esterno del portone di entrata del condominio.

Secondo il tribunale, il fatto stesso che l’attrice abbia potuto percorrere l’area di cantiere per dirigersi verso la pubblica via esclude la circostanza che tale cantiere fosse chiuso al transito pedonale.

Inoltre, non vi sono prove certe della presenza di cartelli di divieto di accesso al cantiere.

Il condominio non è stato in grado di dimostrare se quei cartelli sono mai stati affissi, né tantomeno se erano ben visibili e se era chiara l’indicazione del percorso alternativo e della rampa di scale che, dalla via pubblica, consentiva l’accesso diretto all’interno dei locali dell’edificio condominiale.



Cantieri in condominio e conoscenza dei luoghi

Nella sentenza in commendo è poi sottolineato un altro aspetto importante. La signora non è una condomina, dunque, secondo il giudice, “in quanto estranea alla compagine condominiale, non era tenuta a leggere le informazioni eventualmente inserite nella bacheca condominiale”.

Insomma, contrariamente a quanto sostenuto dal Condominio, nel caso di specie “non vi sono elementi per ritenere che la potesse avere effettiva contezza della presenza di percorsi alternativi. Né può ritenersi che l’attrice, uscendo dal portone ed accedendo al cantiere, abbia posto in essere un fatto che, presentando i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, risulti idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno. Il Condominio, infatti, lasciando aperto e incustodito il portone in questione, vale a dire un bene di proprietà condominiale che non era interessato dai lavori di straordinaria manutenzione affidati alla ditta, ha accettato il rischio, tutt’altro che imprevedibile e anomalo, che terzi lo utilizzassero per uscire dallo stabile condominiale”.

Da qui la decisione del tribunale. Alla signora vanno circa 16 mila euro a titolo di ristoro per i danni personali subiti. Il condominio dovrà pagare anche le spese processuali.


fonte: teknoring