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Illegittima la sanatoria se le opere non sono state ancora eseguite


La domanda di sanatoria deve essere respinta: inoltre, se è stato già adottato, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria è illegittimo.


Non si può eseguire nessuna sanatoria prima che le opere siano eseguite e, dunque, la domanda di sanatoria deve essere respinta nonché, ove già adottato, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria è illegittimo e il relativo provvedimento deve essere annullato. 

È quanto chiarito dal TAR Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. 6809 del 2 novembre 2022.



Il fatto

Veniva impugnata innanzi al TAR l’ordinanza comunale con cui veniva rilasciato il permesso in sanatoria per opere nelle aree comuni di un immobile di proprietà di due distinti soggetti, ereditato dal comune ascendente. 

Uno dei due proprietari, infatti, avrebbe eseguito delle opere in assenza di titolo e, per questo, chiedeva al Comune il rilascio del permesso in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001. 

Le opere assentite, tuttavia, oltre a non essere ancora state eseguite, dovevano effettuarsi nelle aree comuni (in particolare, un muretto divisorio nel cortile), di fatto pregiudicando l’utilizzo dei vani in proprietà della ricorrente.

La sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001

Nonostante il titolo edilizio precede l’esecuzione dell’opera, la sanatoria, o meglio, l’accertamento di conformità, consente di ottenere il titolo edilizio necessario per gli interventi realizzati in assenza o in difformità da esso.

In altre parole, dunque, onde evitare sanzioni amministrative dovute all’abusiva realizzazione di interventi edilizi, è possibile ottenere un titolo edilizio successivo e dopo l’esecuzione delle opere purché l‘intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Illegittimità del provvedimento di sanatoria senza opere da sanare

Ciò chiarito, nel caso di specie era emerso, a seguito di verificazione, che parte delle opere oggetto di sanatoria non erano state realizzate.

L’accertamento di conformità, dunque, veniva utilizzato per concedere la esecuzione di nuovi interventi. 

Una simile finalità non è prevista dalla norma e, come tale, è illegittima in quanto svia l’esercizio del potere pubblico (di accertamento della conformità delle opere) e, soprattutto, consente di derogare agli ordinari procedimenti a carattere autorizzativo previsti in ambito edilizio.

L’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, infatti, prevede la eccezionale possibilità di sanatoria di opere che siano già state realizzate senza lasciare alcuno spazio per realizzazioni ulteriori.

Queste, in caso, dovranno essere oggetto di altre istanze volte alla formazione del titolo edilizio necessario. (S.C.I.A., permesso di costruire).

In chiusura, facendo applicazione dei principi qui evidenziati, si osserva come la giurisprudenza ritenga che non si possa condizionare la sanatoria all’esecuzione di opere ulteriori in quanto ciò si pone, appunto, in contrasto con gli elementi strutturali dell’istituto dell’accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 la cui applicazione è subordinata all’avvenuta esecuzione delle opere.


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fonte: teknoring