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Indicazioni del Cni: Corrispettivi per servizi di ingegneria e architettura


Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiarisce le modalità di determinazione dei corrispettivi professionali nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria dovuti a seguito dell’aggiornamento prezzi, in riferimento al Comunicato Anac dell’8 novembre 2022.


Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Cni), con la Circolare n. 973 del 18 novembre 2022, chiarisce le modalità di determinazione dei corrispettivi professionali nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (Sia) dovuti a seguito dell’aggiornamento prezzi, in riferimento al Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) dell’8 novembre 2022.



Corrispettivi servizi ingegneria, cosa seguire

Il Presidente Anac si era espresso in merito alla prassi di richiedere, in corso di esecuzione del contratto, prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione del corrispettivo posto a base di gara, precisando che in fase di determinazione dei corrispettivi per l’affidamento dei Sia “non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e relativi corrispettivi” – calcolati secondo il dm 17 giugno 2016 – “ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all’amministrazione esercitare lo ius variandi. Pertanto, anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori che pervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte.”

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Le indicazioni del Cni al riguardo sono le seguenti:

aggiornamento dei prezzi intervenuto precedentemente all’aggiudicazione dei lavori: il corrispettivo dovuto è quello derivante dall’applicazione delle aliquote QbIII.03 “Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera” e QbIII.04 “Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma” della Tavola Z-2, dm 17 giugno 2016, sul nuovo importo delle opere;
Direzione lavori: il corrispettivo dovuto per le aliquote Qcl.01 “Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione” e Qcl.09 “Contabilità dei lavori a misura” e Qcl.10 “Contabilità dei lavori a corpo” andrà calcolato sul consuntivo lordo comprensivo degli incrementi dovuti alle variazioni dei prezzi unitari;
attività progettuali intervenute in fase di esecuzione connesse all’adeguamento dei prezzi: il corrispettivo sarà dato dall’applicazione dell’aliquota Qcl.07 “Variante delle quantità del progetto in corso d’opera”.


La circolare CNI n. 973 del 18 novembre 2022 è disponibile qui di seguito in free download.


fonte: teknoring