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In caso di stop ai lavori per l’ascensore, si rischia di perdere il bonus110.


Tra gli interessi da tutelare c’è anche il Superbonus. Non si può attendere l’esito del ricorso: il Comune deve riesaminare subito la SCIA anche per non far perdere gli incentivi.


Ascensore in condominio: stop alla Scia per realizzare l’ascensore interno all’edificio presentata dal condominio?

Il Comune ha novanta giorni per riesaminare il provvedimento con cui ha bloccato i lavori per l’inosservanza dei vincoli imposti dal Piano regolatore.

L’ordinanza non risulta adeguatamente motivata.

Non sono stati valutati i diversi interessi in gioco, tra cui rientra anche la possibilità dei condòmini di usufruire dei bonus fiscali.

Infatti, non si può attendere il giudizio di merito. L’udienza è fissata a gennaio 2023.

Troppo tardi, perché si rischia di perdere il Superbonus, che impone tempi certi per sostenere le spese e realizzare le opere.

È quanto emerge dall’ordinanza del TAR Piemonte n.780 del 28 luglio 2022.

Ascensore in condominio

La vicenda riguardava il ricorso presentato da alcuni condòmini contro il provvedimento con cui il Comune aveva inibito loro l’avvio delle attività di cui alla SCIA presentata dal Condominio dei ricorrenti, per la realizzazione di un ascensore all’interno dell’edificio condominiale.

In pratica, dopo la presentazione della SCIA, gli uffici comunali aveva bloccato i lavori, ritenendoli contrari alle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano regolatore generale (PRG) del comune.



Fumus boni iuris: cosa significa e cosa comporta?

Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso dei condomini.

Secondo i giudici, in attesa dell’accertamento definitivo, sussiste il fumus boni iuris (ossia la verosimiglianza o probabile esistenza del diritto alla realizzazione dell’ascensore, pur in mancanza di un accertamento definitivo), che deve essere rilevato in sede cautelare per concedere la sospensiva del provvedimento.

Per il TAR l’ordinanza impugnata è carente sotto l’aspetto della motivazione.

In essa, infatti, il Comune giustifica lo stop ai lavori richiamando il parere della Commissione locale per il paesaggio.

Troppo poco, secondo i giudici, per inibire un’opera che è finalizzata al superamento di barriere architettoniche.

Bilanciamento degli interessi

Secondo gli uffici comunali, all’interno dell’edificio c’è un bene tutelato – la scala interna – che potrebbe essere danneggiato dal progetto.

L’ascensore interno, tuttavia, rappresenta un’opera che serve a superare le barriere architettoniche e lo stop ai lavori non risulta motivato in modo adeguato: il provvedimento manca di indicare da quali risultanze istruttorie emergerebbe che la scala interna rischi «un pregiudizio serio e rilevante» né motiva l’incidenza rispetto al complesso dell’opera o pondera gli interessi in gioco; la proposta alternativa è realizzare l’impianto sul retro del fabbricato.

Ascensore in condominio e Superbonus 110%

Secondo il TAR, inoltre, nel complessivo bilanciamento degli interessi, si rende opportuno un riesame del provvedimento “anche in relazione alla lamentata possibilità per i ricorrenti di non poter usufruire, in ragione dei tempi di definizione del giudizio, degli incentivi connessi al c.d. Superbonus 110%” che, allo stato, impone la realizzazione delle opere e il sostenimento delle relative spese entro termini perentorio stabiliti dalla legge

Insomma, sussistono i presupposti ex articolo 55 del codice del processo amministrativo affinché l’amministrazione pubblica si pronunci di nuovo entro 90 giorni, riesaminando la questione sulla base delle indicazioni contenute nell’ordinanza in commento, in attesa dell’udienza per la trattazione di merito del ricorso, fissata per gennaio 2023.


fonte: teknoring