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Attenzione alla fattura con IVA al 4% applicata alle barriere architettoniche


L’aliquota IVA agevolata del 4% è applicabile solo sulla parte del corrispettivo dovuto per la realizzazione degli interventi di abbattimento delle barriere.


In prima analisi risulta opportuno ricordare che il numero 41-ter) della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972 (c.d. Decreto IVA), stabilisce che sono soggette all’aliquota IVA agevolata del 4 per cento “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche”.

La citata disposizione ha carattere oggettivo, essendo rivolta a favorire l’esecuzione di opere che oggettivamente mirano al superamento delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del committente (sul punto si veda la risposta all’istanza di interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 13 gennaio 2020).

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Cosa si intende per barriere architettoniche

ATTENZIONE: Preme, poi, evidenziare che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del DPR n. 503 del 1996, per barriere architettoniche si intendono:

   •  gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

    •  gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

    •  la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Barriere architettoniche e IVA al 4%

Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate con la recente risposta all’istanza di interpello 7 aprile 2022, n. 180, ha chiarito che nei casi in cui le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto abbiano ad oggetto sia la realizzazione di opere finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche, sia altre tipologie di intervento, l’aliquota IVA agevolata del 4% torna applicabile solamente sulla parte del corrispettivo dovuto per la realizzazione degli interventi di abbattimento delle barriere, non potendo estendersi all’intera somma richiesta al committente dell’opera.

Va da sé che, nel caso in cui sia stato stipulato un contratto unitario a fronte del quale vengono effettuate opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed opere diverse da queste ultime, ai fini dell’applicabilità – limitatamente alle prime – dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento, occorre che i corrispettivi vengano indicati distintamente, nel contratto o nella fattura.

Aliquota ‘normale’ in mancanza di distinzione

ATTENZIONE: In mancanza della citata distinzione, tutto il corrispettivo dev’essere assoggettato all’aliquota IVA più alta prevista per le singole prestazioni, non potendosi estendere il trattamento agevolato a fattispecie diverse da quelle previste tassativamente dalla norma (in senso conforme si vedano le Risoluzioni 21 settembre 1996, n. 223/E, e 26 agosto 1999, n. 142/E).


Fonte: teknoring