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PNRR 2: stretta sui controlli per Ecobonus, Sismabonus e Superbonus


PNRR 2: l’ulteriore stretta sui controlli con il potenziamento della governance dell’ENEA. Vediamo cosa cambia.


La bozza del PNRR 2 prevede maggiori controlli sui bonus edilizi.

Nella seduta tenutasi mercoledì 13 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità la bozza del decreto PNRR 2 al fine di snellire e semplificare le procedure legate alla realizzazione del Recovery plan e facilitare il raggiungimento dei 45 obiettivi del Piano in agenda entro il 30 giugno 2022.

All’interno del provvedimento, che contiene 41 articoli, trova spazio nel capo III anche la tematica ampiamente dibattuta ovvero quello dei controlli sui bonus edilizi.

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L’ulteriore stretta sui controlli eco-sismabonus

Il provvedimento approvato dal Consigli dei Ministri, contiene una norma che prevede il potenziamento del meccanismo di monitoraggio del superbonus 110% al fine di evitare frodi e distorsioni rendendo obbligatorio, a monte della procedura, l’invio della pratica all’ENEA.

Viene quindi previsto un coinvolgimento dell’Enea ed un potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico promosso dai bonus edilizi.

Controlli bonus edilizi: il ruolo dell’ENEA

L’art. 20 afferma che al “fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, si valuti il risparmio energetico effettivamente conseguito con gli interventi e dispone che, per quanto riguarda “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati“.

L’ENEA ha il compito di elaborare le informazioni pervenute e di trasmettere una relazione sui risultati degli interventi effettuati al Ministero della Transizione ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

Inoltre “al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Enea modifica il proprio statuto prevedendo l’istituzione della figura del Direttore generale“.

La nuova governance dell’Enea

Al fine di poter adempiere ai controlli, previsti dalla nuova norma, la norma prevede anche il potenziamento della governance dell’ENEA al fine di poter svolgere le attività tecniche e scientifiche per l’attuazione e il monitoraggio del PNRR.

Secondo la bozza del decreto, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del testo, l’ENEA deve modificare il proprio statuto introducendo la figura del direttore generale.

La nuova figura prevista dopo l’emanazione di un decreto del Ministero della Transizione ecologica di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I precedenti interventi

Ricordiamo che questo non è l’unico provvedimento che tende a delimitare gli abusi dei bonus fiscali. Infatti, lo stesso Premier Draghi, durante una conferenza stampa tenutasi in occasione della presentazione dl decreto anti-frode, dichiarò che “se le frodi fanno perdere fiducia nei bonus ne va della loro esistenza in futuro”.

Con questo diktat si è poi tramutato con l’attuazione delle misure che avrebbe chiesto lo stesso Premier sui controlli anti-frodi su Superbonus.

Intervenire velocemente su tutti i bonus edilizi al fine di per porre fine a “storture” e “furbizie” che hanno determinato vertiginoso aumento prezzi materie prime e, talvolta, fatture gonfiate.

La norma contenuta nella bozza del decreto PNRR 2, si inserisce in questo contesto ma punta anche a semplificare ed accelerare le procedure per gli interventi di efficientamento energetico, non modificando gli obiettivi fiscali della misura. 

Fonte: teknoring