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Bonus edilizi: in vigore la cessione del credito senza limiti di tempo


Dal 20 agosto le banche non devono verificare che la comunicazione della prima cessione sia successiva al 1° maggio 2022.


È operativo dal 20 agosto lo sblocco della cessione dei crediti corrispondenti ai bonus edilizi. Il 20 agosto è entrata infatti in vigore la legge di conversione del Decreto sulla semplificazione fiscale (DL 73/2022).

La legge consente alle banche di cedere i crediti a tutte le Partite Iva senza limiti di tempo.

Prima dell’entrata in vigore della legge, le banche dovevano verificare che la comunicazione della prima cessione o dello sconto in fattura fosse avvenuta dopo il 1° maggio 2022. 

Questo perché, a causa delle numerose modifiche normative che si sono susseguite, si era creata erroneamente una sovrapposizione di disposizioni che avrebbe vanificato la portata della liberalizzazione della cessione.



Bonus edilizi: le modifiche alla cessione del credito

Tutto è iniziato con il Decreto “Aiuti” che, con l’articolo 14, comma 2 lettera b), ha riconosciuto alle banche la possibilità di cedere i crediti corrispondenti ai bonus edilizi a tutte le Partite Iva clienti, senza facoltà di ulteriore cessione.

Nel Decreto “Aiuti”, però, l’articolo 57, comma 3, circoscriveva la cessione libera a tutte le Partite Iva ai crediti acquisiti sulla base delle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Dato che le banche hanno numerosi crediti precedenti al 1° maggio 2022, la legge ha abrogato il comma 3 dell’articolo 57 del Decreto “Aiuti”.

Cessione del credito: il nuovo meccanismo

Con l’entrata in vigore della nuova legge sulla semplificazione fiscale, cambia il meccanismo della cessione del credito.

In generale, i crediti possono essere ceduti al massimo tre volte. La prima cessione è libera, mentre le due successive alla prima possono essere effettuate soltanto a favore di:

– banche;
– intermediari finanziari;
– società appartenenti a un gruppo bancario, come SGR, SIM, SICAV e SICAF;
– imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Le banche possono, in ogni momento, cedere il credito ai clienti con Partita Iva che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca cedente o con la banca capogruppo e che, dopo aver acquistato il credito, non possono cederlo a loro volta.

L’Agenzia delle Entrate dovrebbe ora allinearsi e modificare la piattaforma per la cessione del credito, come già accaduto a giugno dopo l’entrata in vigore del Decreto “Aiuti”.


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fonte: edilportale