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Superbonus e bonus edilizi: le nuove regole per la cessione del credito


L’Agenzia delle Entrate aggiorna le regole per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito relative ai bonus edilizia e le modalità di utilizzo della piattaforma telematica.


Per i bonus edilizi Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n.2022 del 10 giugno 2022 che modifica il provvedimento del 3 febbraio 2022 e aggiorna le regole per per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (bonus edilizi e Superbonus) e le modalità di utilizzo della piattaforma telematica.

Le modifiche al precedente provvedimento si sono rese necessarie in seguito all’emanazione di due disposizioni normative:

  • l’articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, modificato in sede di conversione dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022, che introduce la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo e dispone che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni;
  • l’articolo 14 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, che ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 consentendo alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Superbonus e bonus edilizi: il nuovo timing dell’Agenzia delle entrate

Ecco il contenuto del nuovo provvedimento:

  • la Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in alcuni casi specifici, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione;
  • le comunicazioni da inviare entro il termine, trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data;
  • i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nella Piattaforma cessione crediti del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.

Le nuove modalità di esercizio delle ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione:
a) i fornitori che hanno applicato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (“soggetti qualificati”); I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati;
b) i primi cessionari che hanno acquistato i crediti, possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti qualificati. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati. Tuttavia, se la Comunicazione è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati;
c) alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le funzionalità della Piattaforma cessione crediti che consentiranno di comunicare le predette cessioni saranno disponibili a partire dal 15 luglio 2022.
Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la Piattaforma cessione crediti fino al 16 febbraio 2022, resta ferma la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati.
La comunicazione delle cessioni avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver proceduto all’accettazione della cessione, utilizzando la medesima Piattaforma.

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari tramite la Piattaforma cessione crediti. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.

Le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, comunicate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive.

A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti.

Queste disposizioni non si applicano ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022.

I contratti di cessione conclusi in violazione di queste disposizioni sono nulli.


fonte: teknoring