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Bonus edilizi: ecco le modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali


Le interpretazioni applicative delle disposizioni introdotte dai decreti Sostegni, Frodi, Aiuti, Ucraina e legge di bilancio 2023 per i bonus edilizi.


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19 /E del 27 maggio 2022, fornisce chiarimenti sulle modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus, in particolare su quelle alla disciplina della cessione dei crediti.

Quella sulle modifiche alla disciplina relativa ai bonus edilizi è una circolare fondamentale perché riguarda interventi  finalizzati all’efficientamento energetico, alla riduzione del rischio sismico, al rifacimento delle facciate e al recupero edilizio.

Fornisce interpretazioni applicative delle disposizioni introdotte dai recenti provvedimenti legislativi (decreti Sostegni, Frodi, Aiuti, Ucraina e legge di bilancio 2023).

Ecco una sintesi delle indicazioni concrete sui temi legati ai bonus edilizi di maggiore attenzione per i professionisti.


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Obbligo del visto di conformità per il Superbonus in dichiarazione

L’obbligo riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. È richiesto per fruire del Superbonus mediante le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ed è esteso anche al caso in cui il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata “direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale”. attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
L’Agenzia ritiene che siano detraibili le spese sostenute per l’apposizione di tale visto anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Qualora l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime sono detraibili. Occorre, inoltre, suddividere le spese per il visto relativo al Superbonus in relazione alle diverse tipologie di intervento, in quanto tali spese rientrano nei massimali specifici per ogni intervento.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità risulta applicabile, senza soluzione di continuità, con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021.

Asseverazione/attestazione di congruità della spesa e prezzari

I criteri individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi correlati ai bonus edilizi, finalizzati alla riqualificazione energetica, anche rientranti nel Superbonus “devono ritenersi applicabili” anche agli:
  •  interventi di riduzione del rischio sismico;
  •  interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
  •  interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il decreto del Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio 2022 in cui sono stati stabiliti i “costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici si applica:

  • agli interventi, per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022);
  • agli interventi, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, iniziati successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022).
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento e nei relativi limiti di spesa e, pertanto, possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al pari delle altre spese detraibili sostenute per gli interventi agevolabili.
Le spese per il rilascio di tali attestazioni rientrano nei massimali specifici per ogni intervento. Ne consegue che nell’ipotesi di realizzazione di diversi interventi (miglioramento sismico, cappotto, finestre, caldaia, etc.) il costo sostenuto per le prestazioni professionali e per altre spese funzionali all’esecuzione dell’intervento deve essere imputato ad ogni singolo intervento in relazione alla prestazione svolta.
La detrazione per le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito si applica anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Bonus edilizi: esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa

L’esonero riguarda esclusivamente gli interventi ammessi alle detrazioni “cedibili o scontabili” diversi dal Superbonus. In particolare, gli interventi “minori” di edilizia libera, a prescindere dal relativo importo, e tutti gli altri interventi, non in edilizia libera, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro di spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021 . Fanno eccezione, per espressa previsione normativa, gli interventi rientranti nel Bonus facciate per i quali è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione di congruità della spesa in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.

Modalità di calcolo dell’importo complessivo di 10.000 euro

Occorre avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo. Ne deriva che occorre considerare tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo, in relazione alla medesima unità immobiliare, a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione.
Se nell’ambito dei suddetti interventi sono effettuati anche quelli di edilizia libera necessari per il completamento dello stesso, occorre avere riguardo anche al valore di tali interventi, atteso che gli stessi sono oggetto di agevolazione. Il valore di 10.000 euro va calcolato in relazione all’intervento complessivamente considerato, non rilevando la circostanza che si tratti di un intervento realizzato in periodi d’imposta diversi. Con particolare riferimento ai lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio, l’Agenzia precisa che va considerato l’importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità e di attestazione della congruità della spesa, a prescindere dalla tipologia o dal valore complessivo dell’intervento, non sussiste anche i per i contribuenti che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico e stipulato l’accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente al 12 novembre 2021.

Bonus edilizi: novità in materia di sconto in fattura e cessione del credito

La facoltà di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito per gli interventi rientranti nel Superbonus, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, è estesa agli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2025.
Nelle ipotesi di esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa, l’invio della comunicazione dell’opzione relativa allo sconto in fattura o alla cessione del credito, priva di visto di conformità e dell’attestazione della congruità della spesa, può essere effettuato direttamente dal contribuente o da un intermediario delegato. Con la sottoscrizione della comunicazione, il contribuente attesta che gli interventi rientrano fra quelli di edilizia libera ovvero che sono di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
L’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura è estesa agli interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è possibile per il contribuente optare:
  • per la cessione del credito corrispondente alle rate residue di detrazione non fruite relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021;
  • per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022.
La detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio R spetta anche al futuro acquirente di un box pertinenziale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione siano stati registrati il preliminare di acquisto o il contratto definitivo (rogito).
Nel caso in cui il contribuente (futuro acquirente) intenda optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli acconti versati a decorrere dal 1° gennaio 2022 lo stesso deve registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo (rogito) entro la data di invio della comunicazione di esercizio delle predette opzioni.

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Modifiche alla cessione del credito per i bonus edilizi

L’Agenzia ritiene opportuno – al fine di tutelare l’affidamento e di evitare disparità di trattamento tra contribuenti – estendere la disciplina più favorevole, in termini di numero di cessioni consentite, prevista “a regime” della modifica normativa.
Il regime transitorio, in virtù del quale i crediti precedentemente oggetto di sconto in fattura o cessione del credito potevano essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. cessione jolly) si applica ai crediti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia stata validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).
La cessione del credito può essere effettuata tre volte: la prima a favore di chiunque e le due ulteriori a favore di determinati soggetti “qualificati” (ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

Dal 26 febbraio 2022 trova applicazione la seguente disciplina:

  • in caso di comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, l’impresa che ha effettuato i lavori (che ha concesso al committente lo sconto in fattura) può cedere il credito ad un cessionario (che può essere chiunque), il quale può a sua volta cedere il credito acquisito esclusivamente a favore di un soggetto “qualificato”: banca o intermediario finanziario, società appartenenti a un gruppo bancario oppure impresa di assicurazione; quest’ultimo può cedere, per l’ultima volta, il credito acquisito ad uno dei soggetti indicati dalla norma;
  • in caso di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito, il cessionario (che può essere chiunque) può ulteriormente cedere il credito acquisito esclusivamente a favore di un soggetto “qualificato”; quest’ultimo può cedere il credito acquisito, per l’ultima volta, ad uno dei soggetti indicati dalla norma in esame.

E’ possibile effettuare cessioni nell’ambito dei bonus edilizi:

A) in caso di prime comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito:
  • se trasmesse entro il 16 febbraio 2022, a qualsiasi soggetto (jolly), più due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”;
  • se trasmesse dal 17 febbraio 2022, soltanto due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”; ciò in quanto la comunicazione della cessione effettuata dal 17 febbraio 2022 va intesa come la prima cessione effettuata a qualsiasi soggetto (jolly);
B) in caso di sconto in fattura, a qualsiasi soggetto (jolly), più due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”;
C) in caso di comunicazioni, successive alla prima, delle opzioni per la cessione del credito:
  • se trasmesse entro il 16 febbraio 2022, una cessione a qualsiasi soggetto (jolly), più due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”;
  • se trasmesse dal 17 febbraio 2022, soltanto due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”; ciò in quanto la comunicazione della cessione effettuata dal 17 febbraio 2022 va intesa come cessione effettuata a qualsiasi soggetto (jolly).

Ne deriva che:

  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente. Al riguardo, l’Agenzia precisa che il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.
In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.
L’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo. In tali casi, il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali.
Resta ferma la possibilità di cedere tutte le rate residue di detrazione non ancora utilizzate.
Ai crediti derivanti dalle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022 (ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022) non si applicano il divieto di cessione parziale e la tracciatura, in caso di cessioni dei crediti successive alla prima opzione.

Le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali, senza la necessità che sia previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti “qualificati”. Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni

Le nuove disposizioni si applicano alle prime cessioni e agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

La circolare n. 19 /E del 27 maggio 2022 è disponibile qui di seguito in free download.



fonte: teknoring