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Esenzione IMU sull’abitazione principale: tra dubbi e chiarimenti


IMU: i dubbi della Consulta sul diverso trattamento tra famiglie, unioni civili, persone singole e coppie di fatto.


Abitazione principale e norme sull’esenzione IMU sotto la lente della Corte costituzionale.

Quando esigenze effettive conducono i componenti di un nucleo familiare a stabilire residenze e dimore abituali differenti, può venire meno l’esenzione IMU sulle rispettive abitazioni principali?
E ancora: è legittimo – per far scattare l’esenzione dell’imposta – fare riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche del suo nucleo familiare?

Con questi dubbi, la Corte costituzionale ha sollevato innanzi a sé la questione di legittimità dell’art. 13, comma, quarto periodo, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, nella parte in cui stabilisce che, per ottenere l’esenzione IMU, bisogna fare riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile, ma anche dei componenti del suo nucleo familiare.


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Esenzione IMU sull’abitazione principale: una norma da sempre molto discussa

Secondo l’interpretazione seguita finora, l’esenzione IMU in esame spetterebbe solo alla casa in cui la famiglia ha la sua residenza e dimora abituale. Quindi, ad esempio, se due coniugi (non separati) abitano in due Comuni diversi, l’esenzione non spetterebbe su nessuna casa, perché non esiste un’unica dimora per tutto il nucleo familiare.
La detrazione spetterebbe, invece, nel differente caso in cui i componenti nel nucleo familiare risiedano nello stesso Comune, dove invece la norma prevede che l’esenzione spetti comunque su uno degli immobili.

Un’interpretazione molto discutibile, perché pone una disparità di trattamento secondo molti ingiustificata.

Ma la Consulta punta l’obiettivo anche su un’ulteriore questione: quella della possibile disparità di trattamento tra famiglie e unioni civili rispetto alle persone singole e alle coppie di fatto.

CTR di Napoli

Già con il comunicato stampa del 24 marzo 2022, la Corte aveva divulgato la decisione di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità dell’art. 13 citato.

Questione che era arrivata sul tavolo della Consulta su iniziativa della CTR di Napoli. Nel definire un contenzioso, la Commissione partenopea ha messo in discussione l’interpretazione della norma in esame (peraltro sostenuta in passato dalla stessa Consulta), perché, a suo dire, porta ad una palese differenza di trattamento tra i nuclei familiari “separati” ma residenti nello stesso Comune e quelli che avevano un componente in un altro comune.

L’ordinanza n.94 del 12 aprile 2022

Nell’ordinanza n. 94 depositata il 12 aprile 2022 (redattore il giudice Luca Antonini), la Corte costituzionale spiega perché la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale alla questione sollevata dalla Commissione Tributaria di Napoli.

Quest’ultima chiede infatti di dichiarare incostituzionale solo la disposizione che – secondo l’interpretazione della Cassazione – esclude per entrambi i coniugi o i partner dell’unione civile l’esenzione IMU per l’abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro comune.

Esenzione IMU sull’abitazione principale: disparità di trattamento

Ora, la Consulta precisa che il riferimento al nucleo familiare, contenuto nel quarto periodo della norma in oggetto, determina un trattamento diverso rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, “poiché, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell’unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all’esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale”.

Insomma, c’è il dubbio, più che fondato, di un doppio binario nel nostro ordinamento per quanto riguarda l’IMU. Un diverso trattamento tra “famiglie” – intese in senso tradizionale – e le “altre unioni”.

Residenze e dimore abituali differenti

Nondimeno – spiega la Corte – nella fattispecie in esame può dubitarsi dell’esistenza di un ragionevole motivo di differenziazione tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare, quando, come spesso accade nell’attuale contesto, effettive esigenze comportino la fissazione di differenti residenze anagrafiche e dimore abituali da parte dei relativi componenti del nucleo familiare.

La sentenza del 1976 sul cumulo dei redditi

Sempre nell’ordinanza n. 94, la Consulta richiama la propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 179 del 1976) sull’incostituzionalità del cumulo dei redditi dei coniugi, dove è escluso che, per effetto del matrimonio, in ogni caso “si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati”.

Esenzione IMU abitazione principale, l’articolo 31 della Costituzione

La disciplina in oggetto potrebbe dare vita per i nuclei familiari a un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto, sebbene – sottolinea la Corte – l’articolo 31 della Costituzione richieda di agevolare “la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi”.

Da qui la decisione di sollevare – con riferimento agli articoli 3, 13 e 53 prima comma della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del DL 201/2011.



Fonte: teknoring