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Appalti: nuovo modello Ance per la risoluzione del contratto per caro prezzi


Sempre più difficile portare avanti i cantieri per il caro prezzi dei materiali da costruzione: la proposta dell’ANCE.


Un atto necessario contro il caro prezzi che assilla il mondo delle costruzioni. Ance ha presentato un nuovo modello per le istanze di revisione dei contratti di appalto già firmati e di sospensione lavori in corso, per caro prezzi, introducendo la formula di possibile risoluzione del contratto per impossibilità nella prosecuzione dei lavori per eccessiva onerosità sopravvenuta, in assenza di soluzioni negoziali da parte delle Stazioni Appaltanti, considerando che il Codice degli Appalti non prevede adeguati meccanismi di revisione prezzi e preso atto dello stralcio dal decreto legge Energia del meccanismo di salvaguardia con possibilità di sospendere/annullare l’appalto in caso di costi insostenibili.

L’equilibrio contrattuale è drammaticamente alterato dai fenomeni inflattivi e dagli incrementi dei prezzi di acquisto delle materie prime, in particolare, a partire dalla fine del 2020, dell’acciaio (+130%), del cemento (10%), dei prodotti petroliferi (+34%), del rame (+17%), del per il polietilene (+40%), del per il legno (+20%), del bitume (+15%), a cui si sono aggiunti gli straordinari rincari dei costi dell’energia elettrica, del gas e del petrolio, ulteriormente aggravati dall’esplosione del conflitto russo-ucraino.

A fronte di tale situazione, fornitori e/o subappaltatori sono costretti a revocare gli impegni contrattuali precedentemente assunti, perché non più in grado di onorarli alle condizioni stabilite, se non aumentando enormemente i preventivi.


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Le situazioni contrattuali

Per ciascuna delle principali situazioni contrattuali,  Ance fornisce indicazioni e un modulo da compilare e inviare alla stazione appaltante.

Prima situazione: il contratto che non contiene clausole sul riequilibrio economico del contratto di appalto (o se presenti non risultano idonee a soddisfare l’impresa). In questo caso si può utilizzare la bozza di “istanza di modifica delle condizioni economiche del contratto per cause di forza maggiore”.

Seconda situazione: il contratto contiene un richiamo al meccanismo compensativo ex articolo 106 del codice. In questo caso, si attiva tale clausola compilando la bozza di “istanza di attivazione della clausola revisionale ex art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti pubblici.

Terza situazione: in assenza di soluzioni negoziali da parte della Stazione Appaltante, si può utilizzare la bozza di “riserva di risoluzione del contratto” da iscrivere, se ritenuto opportuno, nel primo atto contabile utile.

Le soluzioni negoziali

Le soluzioni negoziali proposte da Ance alle stazioni appaltanti comprendono:

  • la concessione, di una congrua proroga dei termini contrattuali;
  • la sospensione totale delle lavorazioni a causa di una circostanza speciale tale da impedire la regolare prosecuzione dei lavori;
  • l’adozione, di una variante in corso d’opera che introduca una clausola di revisione prezzi tale da scongiurare carenze di effettività dell’offerta economica presentata in fase di gara;
  • il riconoscimento di un equo compenso volto a ristorare l’appaltatore delle gravi difficoltà di esecuzione;
  • l’adozione di misure volte alla riconduzione ad equità delle condizioni contrattuali, a fronte della situazione di eccessiva onerosità sopravvenuta.

La riserva di risoluzione del contratto per il caro prezzi

In assenza di soluzioni negoziali da parte della Stazione Appaltante, il nuovo modello di istanza per le imprese predisposto da Ance contiene la riserva di risoluzione del contratto, basata sull’art.1256 del Codice Civile “Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea“, il quale stabilisce che “l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.

“Resta fermo – puntualizza la nota dell’Ance – che, al di là dei rincari intervenuti, il riconoscimento della compensazione implicherà la dimostrazione, da parte dell’impresa richiedente, di averli effettivamente sostenuti, attraverso l’esibizione di idonea documentazione a comprova”.


Fonte: teknoring