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L’IVA indetraibile rientra nella spesa ammissibile al Superbonus 110%


IVA indetraibile: L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 119, comma 9-ter del Decreto Rilancio.


Superbonus e Iva indetraibile, il Fisco torna a fare chiarezza

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 118 del 15 marzo 2022, nella quale chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 119, comma 9-ter, del Decreto-Legge 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021.

L’interpello riguarda nello specifico le modalità di quantificazione della quota di IVA indetraibile, da considerare nel calcolo dell’ammontare complessivo delle spese ammesse al Superbonus, qualora si opti per lo “sconto di fattura”, con applicazione del “pro-rata”.


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La norma

Per inquadrare il problema è opportuno anzitutto richiamare il testo del comma 9-ter dell’art. 9 del Decreto Rilancio

Tale disposizione prevede che: “L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente”.

I quesiti rivolti all’A.E.

Le domande a cui l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a rispondere sono sostanzialmente due:

  • La disposizione sopra citata è applicabile anche agli altri bonus edilizi?
  • Considerato che, in base al meccanismo del pro-rata, la porzione di IVA indetraibile può essere definitivamente determinata solo in sede di dichiarazione IVA a chiusura dell’annualità di riferimento, come bisogna comportarsi nel caso si opti per lo sconto in fattura?

Niente analogia per le norme sulle detrazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate risponde alla prima domanda chiarendo subito che non esiste il principio di analogia in materia di detrazioni fiscali.

Pertanto, l’art. 119, comma 9-ter del Decreto Rilancio trova applicazione esclusivamente per gli  specifici interventi previsti dallo stesso articolo 119 che danno diritto al Superbonus, dettagliatamente indicati dal Legislatore. Tale disposizione non è estensibile “per analogia” ad altri interventi che danno diritto ad incentivi diversi dal Superbonus.

Superbonus 110% e IVA indetraibile

Passando al secondo quesito, l’Agenzia rileva che, tra gli articoli del DPR n. 633/1972 citati nel comma 9-ter in esame, figura anche l’art. 19.

Quest’ultimo, al comma 5, disciplina il c.d. “pro-rata”, in base al quale, nei confronti dei soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura proporzionale alle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione.

Il relativo ammontare è determinato in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo (art. 19-bis DPR n. 633/1972).

Lo stesso comma 5 dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972 dispone, altresì, che, nel corso dell’anno, la detrazione è “provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno”.

Quindi, in corso d’anno, i contribuenti operano la detrazione IVA mediante l’applicazione della percentuale dell’anno precedente, salvo poi operare il conguaglio in sede di dichiarazione annuale (cfr. circolare AE 17 maggio 2000, n. 98, paragrafo 8.2.2).

Sconto in fattura con opzione “pro rata”

Per effetto dell’applicazione del “pro-rata”, dunque, al momento di emissione delle fatture, l’IVA non detraibile è determinata in via provvisoria in quanto la relativa entità non è puntualmente determinata.

Tale circostanza assume rilevanza qualora il contribuente intende optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura, anticipato dal fornitore, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio.

In tale ipotesi, pertanto, a fronte delle spese ammesse al Superbonus, l’opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA (sconto “parziale”).

Dichiarazione dei redditi

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate richiama la propria circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, paragrafo 7 (“Alternative alle detrazioni”). In essa è stato precisato che, nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato.

A titolo esemplificativo – conclude il Fisco – ciò comporta che a fronte di una spesa per interventi Superbonus di 10.000,00 euro oltre IVA, il fornitore potrà applicare uno sconto “parziale” pari a 10.000 euro, e lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro.

Con riferimento all’IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e rimasta a carico, il contribuente potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto.

Pertanto, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile ed effettivamente rimasta a suo carico (circ. AE n. 24 del 2020, par. 7).

La risposta n. 118 del 15 marzo 2022 è disponibile in free download qui di seguito



Fonte: teknoring