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I limiti di spesa per accorpamento o suddivisione di unità immobiliare


SUPERBONUS: Vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.


L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 765/2021, fornisce chiarimenti sui limiti di spesa del Superbonus per interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico (isolamento termico delle pareti esterne, sostituzione della centrale termica, sostituzione degli infissi e installazione dell’impianto fotovoltaico e del relativo sistema di accumulo), su un fabbricato composto da una singola unità immobiliare accatastata A/3 e da due pertinenze, di cui una accatastata C/6, con destinazione d’uso “autorimessa”, e una accatastata C/2, con destinazione d’uso “magazzino”. Al termine dei lavori risulterà variata la destinazione d’uso di una porzione del “magazzino”, con creazione di un’ulteriore unità immobiliare residenziale di categoria A/3.

L’Agenzia ricorda che la detrazione spetta in relazione agli interventi realizzati, tra l’altro, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati) ed i cui limiti di spesa per ciascun intervento si riferiscono al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

Superbonus e limiti di spesa in caso di accorpamenti o suddivisioni

Il criterio da applicare anche ai fini del Superbonus per l’individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione di un’unica unità, è in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici. Ovvero: sono da considerare le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò implica, in sostanza, che va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle detrazioni.

Con riferimento al caso di una unità abitativa accatastata e da due pertinenze, dunque, il limite di spesa a disposizione per gli interventi antisismici è pari a euro 96.000 considerando la singola unità residenziale unitariamente alle due unità immobiliari pertinenziali (nel rispetto, ovviamente, di tutti i requisiti e adempimenti previsti dalla normativa di riferimento che non costituiscono oggetto della presente istanza).

nterventi di efficientamento energetico

Analogamente, con riferimento ai prospettati interventi di efficientamento energetico, si può fruire di un limite di spesa di 50.000 euro per l’isolamento termico delle pareti esterne, 30.000 euro per la sostituzione della centrale termica, 54.545 euro per la sostituzione degli infissi, 48.000 euro per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e 48.000 euro per l’installazione del relativo sistema di accumulo.

Limite di spesa per il fotovoltaico

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”.

La risposta n. 765 del 9 novembre 2021 è disponibile in free download qui di seguito

Fonte: teknoring