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Il bonus facciate vale anche per interventi su una porzione della facciata


Un intervento parziale mirato a risolvere un problema localizzato solo su una porzione della facciata è ammesso alle agevolazioni, anche se non interessa l’intera facciata visibile dell’edificio.


L’ Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 838/2021, fornisce chiarimenti sul bonus facciate per interventi eseguiti sulla porzione della facciata che interessa il perimetro dell’abitazione.

Il comproprietario, unitamente alla moglie, di un appartamento sito al primo piano di un edificio (composto anche di altre unità abitative di proprietà di terzi), che non è mai stato costituito formalmente in condominio, chiede se può fruire del bonus facciate anche se i lavori realizzati non riguarderanno l’intera facciata ma esclusivamente la porzione di essa che interessa il perimetro della sua abitazione. Considerato che alcuni appartamenti dell’edificio sono stati già oggetto di interventi di ristrutturazione che hanno riguardato esclusivamente le porzioni della facciata ad essi riferibili.

Bonus facciate porzione di facciata: sì all’agevolazione

L’Agenzia risolve positivamente il dubbio interpretativo dell’Istante. Ritenendo che anche un intervento parziale – mirato a risolvere un problema localizzato solo su una porzione della facciata – possa essere ammesso alle agevolazioni previste dal bonus facciate, anche se non interessa l’intera facciata visibile dell’edificio.

L’Agenzia fa presente che, ai fini della fruizione del bonus facciate per interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, è necessario conservare ed esibire la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori nonché la ripartizione delle spese tra i condomini in base alla tabella millesimale o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile.

Anche se il condominio è ‘minimo’

Risulta irrilevante la circostanza che il condominio non sia stato formalmente costituito, atteso che la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento. 

Inoltre, anche al cd. “condominio minimo“, vale a dire un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio. Fatta eccezione degli articoli 1129 e 1138 del codice civile che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).

La Risposta n. 838 del 21 dicembre 2021 è disponibile in free download qui di seguito