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Come fare denuncia lavori e presentazione progetti in zone sismiche


Le modifiche agli articoli 93 e 94 dpr n. 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia e il ruolo dell’ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritti nei rispettivi albi nella direzione dei lavori.


La denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche sono disciplinati dall’art. 93 dpr n. 380/2001 Testo Unico dell’Edilizia, Tue, modificato dall’art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019).

Nei Comuni classificati dalle Regioni come zone sismiche – in base all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, in base all’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo – chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.

Il progetto

Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

I progetti relativi ai lavori sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Denuncia lavori in zone sismiche, il registro

In ogni comune è tenuto un registro delle denunce dei lavori, da esibirsi, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, agli ufficiali di polizia giudiziaria, agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, alle guardie doganali e forestali, agli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale a tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni.

Autorizzazione per l’inizio dei lavori e silenzio-assenso

L’art. 94 del dpr n. 380/2001 Testo Unico dell’Edilizia, Tue, modificato dall’art. 10, comma 1, lettera p-bis), della legge n. 120 del 2020) stabilisce che, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta. Inoltre, i lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso.

Lo sportello unico per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.

Contro il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.


PER APPROFONDIMENTI:

>> Come fare la denuncia lavori per le opere cementizie e a struttura metallica

>> La nuova procedura per la demolizione delle opere abusive


Fonte: teknoring