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Le novità della Manovra 2022 su scadenze, prezzari e visto di conformità


La Legge di Bilancio 2022 dovrebbe stabilire le nuove scadenze per il Superbonus 110%, mentre rimangono incertezze sui prezzari a cui fare riferimento per l’attestazione della congruità delle spese.


Scadenze Superbonus, quali novità in Legge in Bilancio 2022?

La Legge di Bilancio 2022, salvo ulteriori cambiamenti, dovrebbe stabilire nuove scadenze per il Superbonus 110%. Vediamole di seguito.

Scadenze Superbonus

30 giugno 2022

  • interventi effettuati da persone fisiche, onlus e associazioni di volontariato su edifici unifamiliari;
  • interventi su edifici di proprietà con massimo quattro unità immobiliari.

31 dicembre 2022

  • 60% del totale dei lavori eseguiti al 30 giugno 2022 da persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari.

30 giugno 2023

  • interventi su edifici di proprietà di Istituti autonomi case popolari (Iacp) e assimilati.

31 dicembre 2023

  • interventi su edifici plurifamiliari e condomìni;
  • interventi su edifici di proprietà di Iacp con almeno il 60% dei lavori eseguiti al 30 giugno 2023.

Prezzari

In attesa del decreto del Ministero della transizione ecologica, previsto dal Decreto anti-frodi, che dovrà fornire indicazioni per attestare la congruità delle spese sostenute, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 16/E, indica due riferimenti:

  • per l’asseverazione relativa agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus, l’Allegato A, punto 13.1, del dm 6 agosto 2020 che stabilisce i seguenti criteri:
    • i costi per tipologia di intervento dovrebbero essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti;
    • nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso, riferendosi anche ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.

  • per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dall’articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai:
    • prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome,
    • listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, in difetto,
    • prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Scadenze Superbonus e visto di conformità

L’obbligo del visto di conformità è obbligatorio non solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura ma anche al caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata “direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale”.

Più precisamente, l’obbligo del visto di conformità è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). 

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’attestazione di conformità deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme, e che il visto riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In tali casi, fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Scadenze Superbonus, le novità del Decreto antifrodi

L’obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto antifrodi.

Pertanto, non è richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020 (modello 730/2021 o modello Redditi 2021), anche se presentata dopo l’11 novembre 2021. Tale obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020.
Le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.


Fonte: teknoring