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Permesso di costruire scaduto, non è detto che sia illegittimo


Consiglio di Stato: un permesso di costruire che risulti decaduto per decorrenza dei termini non può essere dichiarato illegittimo.


Permesso di costruire scaduto, la decadenza per decorrenza dei termini ne decreta l’illegittimità? 

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6910 del 14 ottobre 2021, interviene sulla decadenza del permesso di costruire per la realizzazione di una veranda abusiva nell’ambito di un intervento di risanamento conservativo, respingendo in appello un ricorso contro il permesso di costruire rilasciato dal Comune e contro una Dia relativa ad una variante. L’appellante sosteneva che tali provvedimenti erano illegittimi poiché l’intervento assentito non era, di restauro e risanamento edilizio, bensì di ristrutturazione, non consentito in un quartiere storico in fase di riqualificazione urbanistica.

Permesso di costruire scaduto: decadenza non equivale a illegittimità

La sentenza puntualizza innanzitutto che l’eventuale superamento dei termini assegnati per iniziare i lavori è causa di decadenza del permesso di costruire, non di illegittimità. L’art. 15 del dpr n. 380/2001 prevede che il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori.
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Per quanto riguarda l‘impugnabilità di una Scia o una Dia, in base all’art. 6 del decreto-legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, che ha aggiunto il comma 6-ter all’art. 19 della legge n. 241/1990, “La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili“. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione avverso il silenzio-inerzia“.

Consiglio di Stato, sentenza n. 6910 del 14 ottobre 2021


Fonte: teknoring