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Rampa garage su spazi condominiali: quando è legittima?


Cassazione: non è abuso uno scivolo pertinente a un box in un’area condominiale se non viene leso il diritto di pari uso dei condomini.


Per la Corte di Cassazione (Cass. 27103/2021) è legittima la rampa di accesso al garage privato realizzata su uno spazio condominiale, quando per la particolare configurazione dei luoghi non viene leso il diritto di pari uso dei condomini.

Il caso: rampa garage su cortile condominiale

Un condomino aveva realizzato una rampa di accesso al proprio garage privato, su una porzione del cortile condominiale. Gli altri condomini si erano rivolti al Tribunale, lamentando la violazione delle norme del codice civile sull’uso della cosa comune. La realizzazione della rampa, secondo i condomini, avrebbe alterato la superficie calpestatile del cortile, generando un pericolo per chi passeggia e rovinando l’armonia del complesso edilizio. Inoltre, la rampa a servizio della proprietà privata del condomino, avrebbe modificato l’asservimento del bene all’uso comune, destinandolo in parte all’ utilizzo esclusivo dello stesso e sottraendolo quindi agli altri condomini.
Il Tribunale e la Corte di Appello rigettavano le domande dei condomini. Anche la Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha ritenuto che, nel caso concreto, la particolare conformazione dei luoghi fosse tale da escludere le violazioni di legge lamentate dai ricorrenti.

La valutazione sulla conformazione dei luoghi

Nel giudizio di merito era emerso che lo scivolo, realizzato in spazio comune, era delimitato dalle mura perimetrali dell’abitazione del condomino, e in corrispondenza del portone di entrata della sua abitazione, preesistente alla creazione della rampa.

Si trattava dunque di uno spazio, che per la particolare conformazione dei luoghi, non poteva essere utilizzato in modo apprezzabile dagli altri condomini, nemmeno prima della realizzazione della rampa. Non potevano neppure parcheggiarsi i veicoli degli altri proprietari, senza ostruire il portone di accesso della casa del condomino. L’uso comune era quindi già fortemente circoscritto. Per di più l’intervento edilizio era davvero di modeste dimensioni.

Rileva la Corte di Cassazione che la rampa, posta in zona marginale del cortile comune, occupava una superficie di 6 mq su 200 mq totali (frazione del 3%), con un dislivello di 61 cm dal piano di calpestio. Queste circostanze di fatto avevano giustamente portato i giudici ad escludere un apprezzabile incisione sul diritto di pari uso di tutti i condomini.

La valutazione sul rispetto della destinazione d’uso del bene comune

Altra lamentela dei condomini era il fatto che la realizzazione della rampa sulla piccola porzione di cortile comune avrebbe provocato l’asservimento di quella parte del cortile alla signoria esclusiva del condomino. Anche questo motivo è stato rigettato dai giudici di merito e dalla Corte di Cassazione.

Rileva il Supremo Collegio come tutta l’area condominiale avesse “lo scopo principale di dare aria e luce alle abitazioni prospicienti e consentire ai comproprietari di raggiungere, anche con mezzi, il loro bene esclusivo”.

La realizzazione della rampa per raggiungere il proprio garage, conclude la Corte, “risulta sempre collegata all’uso ordinario del bene comune secondo la sua destinazione” che era proprio quella di raggiungere a piedi e con mezzi la propria abitazione personale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 27103/2021


Fonte: teknoring