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Superbonus, come si calcola la superficie disperdente lorda


Dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti sugli interventi di coibentazione dell’involucro e del tetto di un edificio


In caso di lavori di coibentazione dell’involucro e del tetto, come si calcola la superficie disperdente lorda per ottenere il Superbonus? Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta 680/2021.

Superbonus, il caso

Il proprietario di una villetta si è rivolto all’Agenzia perché intende effettuare un intervento di isolamento termico dei tre lati dell’unità immobiliare e del tetto. Il tetto, tuttavia, non delimita una superficie riscaldata dell’abitazione, in quanto vi è un locale sottotetto attualmente non abitabile che non costituisce un ambiente riscaldato.

Il proprietario ha quindi chiesto se l’intervento sul tetto rientra nel computo della superficie disperdente lorda ai fini dell’incidenza superiore al 25% anche se il sottotetto non è riscaldato.

Ricordiamo infatti che sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare.

Superbonus, il calcolo della superficie disperdente lorda

L’Agenzia ha risposto che, in base alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020), tra gli interventi trainanti rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.

Il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, ha aggiunto l’Agenzia, deve essere raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.

È possibile ottenere il Superbonus solo se non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.

vedi: CHIARIMENTO SULLA COIBENTAZIONE DEL TETTO


Fonte: edilportale