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Superbonus, quando è agevolabile la coibentazione del tetto

Enea: se il tetto separa l’esterno da un vano freddo, bonus solo se non si esegue la coibentazione del solaio sottostante. Chiarimenti anche sui lavori parziali

È agevolabile con il Superbonus la coibentazione del tetto che non separa un vano riscaldato dall’esterno. Enea, con un avviso sul proprio sito web, ha illustrato a quale condizione è possibile usufruire dell’agevolazione. 

Enea ha spiegato anche cosa accade in caso di lavori parzialmente conclusi.

Le delucidazioni sono risultate necessarie non solo per rendere più lineare la formulazione della legge, ma anche per mettere ordine tra le diverse modifiche cui è stata sottoposta la normativa sul Superbonus.

Superbonus e coibentazione del tetto

La legge di Bilancio per il 2021 (L. 178/2020) ha stabilito che gli interventi per la coibentazione del tetto sono agevolabili “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.

La disposizione ha suscitato qualche dubbio perché uno dei presupposti per ottenere l’agevolazione sugli interventi di efficientamento energetico è sempre stato che l’isolamento riguardi una parete che separa un ambiente riscaldato dall’esterno.

Non era quindi chiaro se il tetto dovesse delimitare un ambiente riscaldato o se l’agevolazione fosse riconosciuta anche nei casi in cui, tra il tetto e l’ambiente riscaldato, c’è un sottotetto non abitabile e non riscaldato.

L’Enea, dopo un confronto con il Ministero per la Transizione Ecologica, ha spiegato che “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante”.

Questo significa che i lavori di coibentazione del tetto sono agevolabili col Superbonus se:
– il tetto separa un vano riscaldato dall’esterno;
– il tetto separa un vano freddo dall’esterno, a condizione che non si esegua contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante. 

Superbonus e lavori parziali

Un altro chiarimento, fornito da Enea, riguarda il modo in cui conteggiare i lavori parziali ai fini degli Stati di avanzamento lavori (SAL).

Ricordiamo che la scelta di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata a fine lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.

È quindi fondamentale determinare con esattezza lo stato di avanzamento dei lavori.

L’Enea ha chiarito che le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori.

Fonte: https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/superbonus-quando-e-agevolabile-la-coibentazione-del-tetto_84458_15.html