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La revisione dei prezzi nel nuovo codice degli appalti


Come funzionerà la revisione dei prezzi nel nuovo codice appalti?
Alcune considerazioni sulle innovazioni della disciplina, dettate dall’articolo 60.


Sul Codice appalti è necessario capire quali sono le differenze: analizziamo in questo caso il tema della revisione dei prezzi tra vecchio e nuovo codice.

Codice appalti: la revisione dei prezzi nella vecchia stesura

Il sistema normativo attualmente ancora in vigore limitava fortemente le possibilità di modificare i contratti in corso di esecuzione senza procedere ad una nuova gara.

In tal senso, infatti, ai sensi dell’art. 106 d.lgs. n. 150/2016, si poteva procedere ad una revisione dei prezzi solamente dove nella documentazione di gara si fossero previste specifiche clausole contrattuali volte ad evitare uno squilibrio contrattuale dovuto ad eventi imprevedibili e tali da rendere opportuna una modifica delle condizioni del contratto.

In assenza di tali clausole, gli unici rimedi esperibili sono quelli di natura civilistica.



Il contesto di riferimento

Come noto, il tema della revisione dei prezzi ha interessato il legislatore che, per fronteggiare l’inaspettato aumento generalizzato e diffuso delle materie prime, ha introdotto nel corso degli ultimi due anni meccanismi di compensazione straordinaria per neutralizzarne gli effetti negativi derivanti dall’aumento dei prezzi.

Sul punto, la disciplina speciale degli interventi derogatori ha reso evidente la necessità di prevedere un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta così da riportare in equilibrio l’alea contrattuale.

Tali istanze sono state previste nella disciplina del nuovo codice in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

La legge delega, infatti, tra i principi ed i criteri direttivi da rispettare nell’elaborazione del nuovo testo normativo ha espressamente indicato la previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire un regime obbligatorio di revisione dei prezzi.

Codice appalti: la revisione dei prezzi dettata dal nuovo codice. L’articolo 60

Il Consiglio di Stato, nel redigere lo schema del nuovo codice dei contratti pubblici, ha raccolto le indicazioni del legislatore e ha disciplinato la revisione dei prezzi all’art. 60, rubricato, appunto “revisione prezzi”.

Innanzitutto, diventa obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi.

Tali clausole, lasciando inalterata la natura sinallagmatica del contratto, si attivano “al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione”.
In attesa della definizione di dettaglio da parte del legislatore, non è indicata, tuttavia, la soglia percentuale dell’importo complessivo superata la quale si attivano le clausole di revisione dei prezzi né la percentuale della variazione stessa coperta dall’attivazione delle clausole.

In altre parole, superata una determinata soglia (in aumento o in diminuzione) rispetto ai prezzi originariamente pattuiti, si attivano le clausole di revisione dei prezzi a copertura di una porzione percentuale della variazione stessa.

All’aumento del 10% dei prezzi, ad esempio, pari ad un valore nominale di € 10.000,00, le clausole di revisione dei prezzi potrebbero coprire il 70% della variazione di valore e, dunque, nell’esempio riportato, coprirebbero 7.000,00€ di maggiori costi.


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Dove recuperare i maggiori oneri gravanti sulle stazioni appaltanti?

Il nuovo codice si occupa anche di individuare l’origine dei fondi necessari a supportare l’aumento del corrispettivo da versare all’appaltatore.

In particolare, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

  1.  le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
  2.  le somme derivanti da ribassi d’asta, salva diversa destinazione;
  3.  le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltant

fonte: teknoring