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Prende forma il nuovo codice appalti: ecco tutte le novità in arrivo


Nel quadro delle riforme previste dal PNRR, il nuovo codice appalti prevede la conclusione dell’iter di revisione entro marzo 2023.


Il nuovo nuovo codice appalti inizia a prendere forma. Ecco la sua struttura.


L’iter della riforma del nuovo codice appalti

Prosegue l’iter della riforma del Codice dei contratti pubblici, necessaria oltre che per un adeguamento al diritto europeo, anche per una razionalizzazione delle norme in materia, profondamente mutate nel tempo.

Nel quadro delle riforme previste dal PNRR, la riforma dovrà concludersi entro il 30 marzo 2023.

Delegato all’attuazione della riforma è il Governo attraverso la delega conferita in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 contenente anche i 31 principi e criteri direttivi cui si dovrà adeguare l’emanazione dei decreti legislativi.

 Il Consiglio di Stato ha trasmesso al Governo in carica la bozza provvisoria dello “Schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, predisposta dalla Commissione speciale appositamente costituita. La Commissione, a carattere “misto” – come previsto dal comma 4 dell’art.1 della legge delega -–, è composta non solo da Consiglieri di Stato e dei TAR, ma anche da Avvocati dello Stato, Consiglieri della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, da professori, avvocati ed esperti tecnici.

La Commissione è stata arricchita dalle risultanze emerse a seguito della consultazione pubblica urgente, mediante, quindi, la partecipazione al procedimento consultivo, tramite audizioni o note scritte, delle rappresentanze qualificate delle Istituzioni amministrative, economiche e sociali.



Cosa emerge dalla bozza trasmessa

Da quanto emerge, il nuovo Codice potrà essere suddiviso in cinque libri per un totale di 230 articoli (10 in più dell’attuale codice):

  • Libro I: dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione;
  • Libro II: dell’appalto;
  • Libro III: dell’appalto nei settori speciali;
  • Libro IV: delle concessioni e del partenariato pubblico-privato;
  • Libro V: del contenzioso e dell’autorità nazionale anticorruizione. Disposizioni finali e transitorie;

Dall’analisi delle disposizioni si ha l’idea di un codice improntato alla semplificazione, non soltanto testuale, ma anche regolatoria: niente più regolamenti applicativi o linee guida in quanto, almeno sulla carta, il nuovo codice sarà “auto-applicativo”, preferendo il ricorso ad allegati, anche su materie importanti di carattere tecniche, come la disciplina del contenuto dei livelli di progettazione, sostitutivi del regolamento.

Il primo libro indica i principi generali attraverso i quali il Codice dovrà essere interpretato ed applicato.

Tra questi, emerge sin da subito l’influenza del PNRR dal quale viene mutuato l’ambizioso principio del risultato, destinato a rappresentare il nuovo paradigma dell’azione amministrativa.

Si introduce altresì il principio della fiducia (reciproca) tra stazioni appaltanti, funzionari pubblici e degli operatori economici.

Viene codificato anche il principio dell’accesso al mercato nel rispetto dei principi della concorrenza, di imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

Specifiche disposizioni si occupano degli ulteriori principi:

  • Articolo 5 – Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.
  • Articolo 6 – Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con egli enti del Terzo settore.
  • Articolo 7 – Principio di auto-organizzazione amministrativa.
  • Articolo 8 – Principio di autonomia negoziale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito.
  • Articolo 9 – Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.
  • Articolo 10 – Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.
  • Articolo 11 – Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.


Nuovo codice appalti e equo compenso: no alle prestazioni gratuite

Viene sciolto anche il nodo sull’equo compenso e sugli incarichi gratuiti: non sono ammissibili contratti di prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito se non è garantita l’applicazione del principio dell’equo compenso.

Unica eccezione: la previsione, poco chiara e comunque ambigua, della “presenza di un interesse economico dell’affidatario”.

Chiude il titolo I, dedicati ai principi, l’articolo 12 con cui si opera un rinvio esterno alle disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990) e del codice civile per la stipula del contratto e la fase di esecuzione.

L’importanza dei principi è tale da consentire una regolazione che riesca a disciplinare in maniera efficace il polimorfismo (e l’imprevedibilità) della realtà, così potendo resistere alle innovazioni tecnico-scientifiche senza ritardo.

Gli articoli da 19 a 34 dell’intera parte seconda del primo libro del nuovo codice appalti sono dedicati alla digitalizzazione delle procedure di gara, con l’individuazione di specifici “principi e diritti digitali”. 

Si raccoglie, dunque, la portata evolutiva della digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle procedure amministrative mediante la razionalizzazione delle disposizioni relative alla digitalizzazione dei contratti pubblici, atomisticamente disperse nel d.lgs. n. 50/2016.

Nuovo codice appalti: le altre importanti novità

La riduzione dei livelli di progettazione

Emerge la riduzione dei livelli di progettazione in materia di lavori pubblici con l’eliminazione della progettazione definitiva.

Rimane il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria potrà essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Diverso, invece, il caso della progettazione di servizi e forniture che sarà articolata in un unico livello e predisposta dalle stazioni appaltanti.

Anche nella progettazione la spinta alla digitalizzazione con incentivi all’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Cade il divieto di subappalto ma rimane la cessione del contratto

La bozza sembra ammettere, salvo specifiche lavorazioni ed esigenze della stazione appaltante, la possibilità di fare ricorso al subappalto a cascata, in rottura con i limiti imposti dall’attuale codice, ed in coerenza con il diritto europeo. 

Rimane comunque fermo il divieto di cessione del contratto: qualsiasi accordo in tal senso sarà nullo.


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fonte: teknoring