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Il TAR boccia (in parte) il Decreto caro prezzi


L’ANCE ha impugnato innanzi al TAR il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021 relativo al “caro materiali” riferito al primo semestre 2021.


Decreto Caro prezzi: i Giudici del Tar Lazio ne considerano inattendibili gli aumenti rilevati per il primo semestre 2021. Salvano il metodo, ma chiedono al Mims un supplemento istruttorio.


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Il contesto normativo previsto nel Decreto caro prezzi

Come noto, con l’art. 1septies d.l. n. 73/2021 è stato un meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nei contratti pubblici in corso di esecuzione.

L’individuazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei materiali da costruzione, era rimessa ad un successivo decreto ministeriale. Tale meccanismo è stato esteso alla rilevazione degli incrementi di prezzo riferibili all’intera annualità del 2021.

Il decreto in questione veniva adottato dal MIMS l’11 novembre 2021 e successivamente emendato dal d.m. 7 dicembre 2021 per la rettifica del prezzo medio di uno specifico materiale.

L’intervento dell’ANCE

Secondo l’ANCE – argomentazione condivisa poi anche dal TAR – il decreto ministeriale in questione si è rivelato inadeguato in quanto avrebbe stimato un aumento percentuale dei prezzi irragionevole e di gran lunga inferiore all’aumento reale registrato sul mercato per 15 dei complessivi 56 materiali da costruzione più significativi rilevati.

Il Ministero, secondo la ricostruzione dell’ANCE, non avrebbe proceduto in conformità alla legge poiché avrebbe omesso di rilevare “dati reali”, senza svolgere un’adeguata istruttoria.

La sentenza del TAR Lazio che boccia parzialmente il Decreto sul Caro materiali

La sentenza in commento osserva l’inadeguatezza dell’istruttoria svolta dal Ministero poiché non avrebbe approfondito le motivazioni poste alla base di alcune rilevanti differenze di prezzo registrate a livello nazionale.

Alcuni materiali, infatti, registravano un’oscillazione di prezzo a livello regionale definita “esorbitante” riportando come esempio quello del legname di abete “il cui incremento di prezzo è stato stimato dal provveditorato per la Liguria nella misura del 166,67 % e nella misura pari a zero dall’articolazione territoriale per l’Emilia Romagna, e pari a 1,36 % da quella per il Piemonte/Valle d’Aosta.”.

A fronte di tali discrasie, il Ministero, osserva il TAR, avrebbe dovuto “approntare i necessari correttivi mediante l’implementazione delle informazioni necessarie alla stabilizzazione del dato”, pur riconoscendo la validità del consolidato procedimento di rilevazione utilizzato dal MIMS.

All’esito del giudizio, dunque, il TAR ha imposto al Ministero di procedere all’individuazione delle reali dinamiche dei prezzi di mercato per addivenire ad un affinamento delle rilevazioni condotte con riguardo alle voci di prezzo in questione e all’approntamento degli eventuali opportuni correttivi sulle risultanze emerse.

Le conseguenze per i contratti pubblici

Il decreto ministeriale riveste particolare importanza ai fini del calcolo degli importi oggetto della compensazione straordinaria disposta con l’art. 1septies d.l. n. 73/2021.

A seconda della variazione di prezzo rilevata, la compensazione poteva avvenire in aumento (a vantaggio dell’appaltatore) ovvero in diminuzione (a vantaggio della stazione appaltante).

Se, dunque, si rilevava una variazione dei prezzi in aumento, l’appaltatore aveva la facoltà di presentare un’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti ministeriali di attuazione.

Nell’attesa dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (per i soli materiali in contestazione), lo scenario che si apre ora interessa principalmente le variazioni dei prezzi in aumento e si presuppone piuttosto eterogeneo (in assenza di indicazioni uniformanti dal Ministero).

Le compensazioni, basate sulle variazioni di prezzo, si dovranno ricalcolare all’esito dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale.

Le stazioni appaltanti, infatti, a fronte delle istanze presentate potrebbero aver già provveduto alla liquidazione degli importi dovuti a titolo compensativo agli appaltatori, o viceversa, potrebbero non aver ancora provveduto a tale adempimento.

Dette istanze, però, erano formulate sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, oggi censurate.

In ogni caso, non sembra auspicabile procedere a ripetizioni delle somme versate atteso che, fino a quanto non sarà emanato il nuovo decreto ministeriale, gli stessi avranno solamente carattere parziale (così come parziale potrebbe essere la compensazione erogata).

Diverso il caso degli importi non ancora versati.

Se nelle effettive disponibilità delle stazioni appaltanti, eventuali compensazioni potranno disporsi ma con la specifica riserva di procedere ad una loro – totale o parziale – ripetizione (se non già ulteriore integrazione) all’esito dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale.

Ciò che sembra plausibile è, invece, uno stallo delle compensazioni straordinarie.

La Sentenza n. 7215 – Tar Lazio del 03.06.2022 è disponibile qui di seguito in free download.


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