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Con la mancata congruità le imprese rischiano di perdere i benefici fiscali


A confermarlo sono le faq pubblicate recentemente dalla CNCE, Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.


Durc di congruità e bonus edilizi: dalla CNCE l’invito a non tralasciare l’obbligo, pena la decadenza dei benefici

Edilizia, lavori e mancata congruità, la legge parla chiaro: l’impresa rischia seriamente di perdere i benefici delle detrazioni fiscali alla luce di quanto previsto dal DM 41/1998. A confermarlo, le faq pubblicate recentemente dalla CNCE, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili. Come sottolinea l’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21, infatti: “In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line”. In generale, la Commissione Nazionale cerca di dare risposte precise ad una serie di tematiche importanti legate agli interventi edilizi e ai procedimenti normativi. Partendo proprio dal Durc.


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Durc di congruità e bonus edilizi

In merito alla mancanza di congruità, quindi, fa giurisprudenza quanto contenuto nell’art. 4 del DM 41/98. La lettera d “Casi di diniego della detrazione” stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. Nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”. Altra faq sull’argomento: cosa accade se, trascorsa la data di “fine Lavori” dell’opera, nessuno provvede alla richiesta dell’attestazione di congruità della manodopera? Ebbene, il Sistema CNCE_Edilconnect provvede all’invio, ogni mese, di un riepilogo alle imprese affidatarie degli appalti oggetto di congruità. Il documento contiene le informazioni relative allo stato dell’appalto, ai cantieri conclusi per i quali non sia richiesta l’attestazione e ai dati relativi al contatore di congruità.

Durc di congruità bonus edilizi: Congruità e consorzi

Come ci si comporta, ai fini della congruità, nel caso di consorzi ex art. 45, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016? Le faq CNCE precisano che, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, l’affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori. Azienda individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente. In caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, sarà quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria. Sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. Ai fini dell’individuazione dell’impresa affidataria, la normativa “dovrà leggersi in combinato disposto con l’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016”.

CUC e Codice di Autorizzazione

CNCE ricorda, inoltre, che la Cassa Edile/Edilcassa può rilasciare i codici necessari per la richiesta di attestazione (CUC e Codice di Autorizzazione) sia ai committenti pubblici che ai privati che ne facciano richiesta. Il sistema CNCE_Edilconnect prima della scadenza prevista per la presentazione delle denunce e del relativo versamento, mette a disposizione il Codice di Autorizzazione e il CUC all’impresa affidataria solo laddove l’opera risulti congrua. Quindi, solo se il committente per il rilascio dei codici si rivolge alla Cassa. Il rilascio sarà possibile in tal caso solo laddove l’opera risulti congrua. Diversamente la Cassa dovrà informare il committente richiedente che il rilascio sarà possibile solo dopo la data di scadenza dei versamenti, a carico dell’impresa affidataria, propedeutici al rilascio di un’attestazione di congruità.

Direttore lavori e costi lavori

Qualora esistesse un evidente scostamento tra il costo complessivo dell’opera e il costo dei lavori edili, le Casse Edili/Edilcasse avrebbero la possibilità di procedere agli accertamenti del caso, per evidenziare eventuali criticità. Altra faq chiarificatrice: è necessario indicare nel sistema CNCE_Edilconnect il nominativo del direttore dei lavori? La risposta è affermativa, in considerazione della previsione di cui all’art. 5, comma 4 del DM n. 143/2021.

“Alla luce della attuale normativa in materia sulla nomina del direttore dei lavori – si legge nel documento -, laddove il committente non abbia proceduto alla nomina del direttore dei lavori stesso, sarà consentita l’indicazione del referente tecnico dell’impresa”. Il tutto “non legittimato, però, ai sensi del DM alla dichiarazione di cui al all’art. 5, comma 4 del DM n. 143/2021”.


Fonte: teknoring