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Per Assistal gli interventi del Governo sul caro materiali non bastano


Lettera aperta di Assistal al Mims: più strumenti di sostegno alle imprese che stanno facendo fatica a uscire dalla crisi.


La lettera aperta di Assistal su caro materiali e Dl Ristori

“L’arrivo del decreto ministeriale sul caro materiali ha dato una speranza, immediatamente disattesa dalla lettura del testo, dal contenuto, dalle modalità”, così Angelo Carlini, Presidente di ASSISTAL, in una lettera aperta indirizzata al Ministro Giovannini, ha denunciato l’inadeguatezza degli ultimi interventi governativi in materia.

“Le aspettative delle nostre aziende e di migliaia di lavoratori non erano di avere un adeguamento di ciò che sarà, peraltro auspicabile, ma quello di vedere l’aiuto, concreto, serie e soprattutto necessario”, ha poi continuato, chiedendo “un’azione di responsabilità” delle Istituzioni, indirizzata ai settori in crisi.

Caro materiali e DL Ristori, perché non basta

Già a gennaio, dopo la pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale, l’Associazione Nazionale Costruttori aveva apertamente criticato le misure approvate dal Governo con il DL Ristori.

“Con la pubblicazione del Decreto ristori-ter in Gazzetta Ufficiale” – aveva affermato Carlini – prendiamo atto del timido tentativo da parte del Governo di voler assicurare dei ristori alla filiera delle costruzioni”.

L’Associazione, infatti, aveva definito l’intervento “completamente inadeguato”, poiché prevedeva un trattamento diverso da tutti gli altri settori che avevano ricevuto finanziamenti “a pioggia”. Il passaggio più critico? La riduzione dell’alea dall’8 al 5%, ripresa stabilendo un tetto massimo per la compensazione all’80%.

“Sono misure che vanno riviste, alla luce del fatto che nel metodo e nell’entità delle risorse – scriveva il Presidente ASSISTAL in una nota – hanno dimostrato la loro totale inefficacia rispetto alle perdite registrate dalle nostre imprese”.

Caro materiali: le soluzioni proposte

ASSISTAL, intervenuta venerdì 11 febbraio in audizione davanti alla Commissione Bilancio del Senato sul Decreto Sostegni ter, sul tema del caro materiali aveva già ribadito quanto fosse importante (e necessario) intervenire per rimediare agli errori commessi con le misure compensative adottate per il primo semestre 2021, modificando il meccanismo di rilevazione per il secondo semestre 2021 e definendo una corretta modalità di rilevazione e un paniere adeguato.

In aggiunta, era stata richiesta un’estensione delle misure del decreto sostegni – bis al 2022. E proprio a questo filone di richieste fa seguito la lettera di febbraio indirizzata al ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con la quale si è chiesto “capacità, impegno e responsabilità”, ma anche “uno strumento di sostegno” alle imprese, specie quelle che più stanno facendo fatica a uscire dalla crisi.

Come funziona il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali

Sulla base del decreto sull’aumento del costo dei principali materiali da costruzione, gli operatori economici titolari di contratti pubblici possono chiedere alle stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti, indicando la quantità dei materiali impiegati.

 Le stazioni appaltanti, a loro volta, dovranno provvedere al pagamento dei relativi oneri e qualora dovessero dichiarare di non disporre delle risorse sufficienti potranno usufruire dell’apposito Fondo costituito presso il Mims con una dotazione di 100 milioni di euro.

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.

Le compensazioni

Per i contratti sottoposti al regime del nuovo codice dei contratti, le compensazioni sono determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021 ( ai sensi del medesimo dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del d. lgs n. 50/2016).

La compensazione è così determinata:

  •  la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
  •  la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione.

Ai fini del calcolo dell’eventuale compensazione, i prezzi indicati nel decreto assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi dei singoli contratti.

Gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizza.

Fonte: teknoring