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Le modifiche al Codice dei Contratti in Gazzetta Ufficiale


Con l’entrata in vigore della legge europea cambiano dal primo febbraio 2022 alcune disposizioni. Vediamo quali.


Codice dei contratti e le modifiche apportate dalla Legge europea. Le novità in GU

La Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Dopo l’approvazione da parte di Camera dei deputati e Senato, la norma europea è stata recepita e promulgata, modificando il D.Lgs. n. 50/2016, il cd. Codice dei contratti.

Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni: cosa cambia

Il legislatore, con il suo ultimo intervento, non ha modificato per intero tutte le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici. La revisione, tenendo conto delle indicazioni europee, ha infatti riguardato solo alcuni specifici articoli. Tra questi, vi è l’articolo 31 del decreto, rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”.

Per ogni singola procedura, relativa all’affidamento di un appalto o di una concessione alle stazioni appaltanti, è stato infatti stabilito che dovrà essere individuato un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.

La novità introdotta con la Legge 238/2021, a tal proposito, interessa anche il progettista coinvolto in questi lavori che, d’ora in avanti, potrà “affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura, per i quali siano richieste apposite certificazioni e competenze”.

Va ribadito, comunque, che nonostante la concessione, rimarrà sempre ferma la responsabilità del progettista, anche relativamente alle attività affidate a terzi.

Principio di non discriminazione e soggetti esclusi dall’appalto

Un’altra modifica di rilievo interesserà l’art. 46 del Codice degli Appalti.

In particolare, per quanto riguarda l’affidamento di servizi attinenti architettura e ingegneria, prima di tutto è stato ribadito che il tutto deve avvenire nel “nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta”.
La novità più rilevante, tuttavia, riguarda l’introduzione di una nuova causa di esclusione. Nello specifico, è stato stabilito che: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali”.

Un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, si occuperà poi di individuare le singole violazioni, previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Codice dei contratti modifiche: Stato di avanzamento dei lavori

Alle disposizioni – e condizioni – già valide per procedere con lo stato di avanzamento dei lavori se ne aggiungono oggi di nuove, dopo la pubblicazione in Gazzetta.

Nello specifico, fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Spetterà però al direttore dei lavori procedere con l’archiviazione della comunicazione dello stato di avanzamento dei lavori, qualora dovessero emergere difformità tra le sue valutazione e quelle dell’esecutore. L’accertamento deve avvenire in contraddittorio.

Infine, sempre nell’ambito delle verifiche ammesse dal nuovo Codice dei Contratti, sarà permesso (e dovuto) sostituire i subappaltatori nei confronti dei quali – dopo i controlli – è emersa la sussistenza di motivi e cause di esclusione.

Fonte: teknoring