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Quali sono le agevolazioni fiscali operative per l’edilizia sovvenzionata?


L’Agenzia delle Entrate conferma l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per l’edilizia sovvenzionata, che va distinta da quella convenzionata e agevolata.


L’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le agevolazioni fiscali per l’edilizia sovvenzionata attualmente in vigore. 

In prima analisi risulta opportuno ricordare che così come stabilito dall’art. 32, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 601, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali:
  • gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse;
  • gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi;
  • gli atti e i contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della medesima Legge 865/1971.
Si evidenzia che tale agevolazione fiscale era stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad opera dell’art. 10, comma 4, primo periodo, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e poi successivamente ripristinata con l’art. 20, comma 4-ter, del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modifiche dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

Le agevolazioni fiscali per l’edilizia sovvenzionata

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, con la propria risposta all’istanza di interpello 7 gennaio 2022, n. 6, ha chiarito che l’edilizia residenziale oggetto dei programmi pubblici di cui al richiamato titolo IV è quella “sovvenzionata”, per meglio dire realizzata dai soggetti previsti dalla Legge 865/1971 direttamente o indirettamente con fondi pubblici, per la creazione a costi ridotti di abitazioni da assegnare, a condizioni economiche particolarmente favorevoli, a cittadini con redditi bassi o che si trovino in condizioni economiche disagiate (Circolare 9 luglio 1999, n. 151).

Escluse l’edilizia convenzionata e quella agevolata

Rimangono, invece, escluse dall’agevolazione fiscale di cui al citato art. 32 del DPR 601/1973:
  • l’edilizia “convenzionata”, nel dettaglio quella diretta a far acquisire la proprietà della casa, per specifiche categorie di persone, attraverso prezzi calmierati in base a convenzioni stipulate con i Comuni;
  • l’edilizia “agevolata”, finalizzata alla costruzione di alloggi da destinare a prima abitazione, realizzata da privati con finanziamenti messi a disposizione dallo Stato o dalle Regioni, a condizioni di particolare favore, e con contributi in conto interessi e a fondo perduto.
In base a quanto più sopra rappresentato ne discende che rientrano nell’agevolazione fiscale in esame anche gli atti di acquisto, da parte di privati, di immobili da destinare ad alloggi, se finalizzati alla realizzazione di un programma di edilizia sovvenzionata.

Fonte: teknoring