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Superbonus, dalle scadenze ai controlli: ecco cosa c’è da sapere.


Solo il testo definitivo della Legge di Bilancio chiarirà i dettagli della proroga del Bonus 110%. Tra date limite, visti di conformità, paletti del decreto anti-frodi e verifiche ex post ed ex ante, ecco come funzionerà l’agevolazione. 


Per la conferma definitiva della proroga del Superbonus si aspetta solo l’ufficialità della manovra. Quali sono le scadenze? Come funzionano il listino prezzi e i visti di conformità? E i controlli in che modo verranno fatti? Ecco le regole del bonus 110%.

SCADENZE

Gli edifici unifamiliari hanno come scadenza il 30 giugno 2022. I lavori con sconto in fattura e cessione del credito possono riguardare persone fisiche, onlus e associazioni di volontariato. Si discute ancora sulla soglia Isee, con la maggioranza al lavoro per una mediazione.

EDIFICI PLURIFAMILIARI 

Sempre il 30 giugno scade il beneficio per chi interviene su edifici di proprietà con massimo quattro unità immobiliari. Nel caso in cui a quella data lo stato dei lavori abbia raggiunto almeno il 60% del totale, è consentita una proroga di altri 6 mesi, fino al 31 dicembre 2022.

I CONDOMINI 

Per i condomìni la scadenza senza ulteriori proroghe del 110% è fissata al 31 dicembre 2023 (con un meccanismo di décalage della percentuale negli anni seguenti). Per gli Iacp ed enti simili la scadenza è fissata al 30 giugno 2023. Anche qui, se entro quella data è già stato completato almeno il 60% dei lavori, la scadenza potrà essere prolungata fino al 31 dicembre 2023.

IL LISTINO PREZZI 

L’introduzione del prezzario è ancora in fase di definizione. Il decreto ha introdotto un meccanismo sul modello del listino prezzi di riferimento per evitare eccessivi rincari nei costi dei lavori. Professionisti e imprese chiedono chiarezza. L’Agenzia delle Entrate deve ancora esprimersi sul prezzario aggiornato della casa editrice Dei per asseverare la congruità delle spese sostenute.

VISTO DI CONFORMITÀ

È stata emanata una circolare (16/E) con le linee guida al decreto anti-frodi e indicazioni su visto di conformità (per attestare il diritto al beneficio) e asseverazione (per la congruità delle spese). Il visto di conformità per il Superbonus è necessario anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura. 

QUANDO NON SERVE IL VISTO 

Il visto non è invece obbligatorio se la dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

I CONTROLLI 

L’Agenzia delle Entrate farà controlli ex ante ed ex post. Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.

COME FUNZIONANO LE VERIFICHE 

Il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti anche a posteriori.

GLI ALTRI BONUS 

Per tutti i bonus edilizi diversi dal Superbonus, l’attestazione (riferita a lavori almeno iniziati) certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori. E deve rispettare i costi massimi. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.

E PER QUELLE PRECEDENTI? 

Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

DETRAZIONI 

Come spiega la circolare, le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche se il contribuente approfitta del Superbonus nella dichiarazione dei redditi. Per gli altri bonus edilizi, la nuova attestazione serve solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.


Fonte: tg24.sky