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Linee Guida sul visto di conformità per Superbonus e bonus edilizi


Dal Fisco alcuni chiarimenti su visto di conformità e asseverazione per Superbonus e bonus edilizi alla luce del Decreto anti-frodi.


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 16/E con le linee guida in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce dei nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi, introdotti dal dl n. 157/2021 (Decreto anti-frodi).

Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi

Sono stati introdotti nuovi obblighi circa l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e dell’asseverazione in relazione alla valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per il Superbonus sia per gli altri interventi.

All’obbligo (già previsto) di asseverazione della congruità della spesa nel caso in cui il Superbonus sia fruito in dichiarazione dei redditi, si aggiunge l’obbligatorietà del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia fruito dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi (rinviando a un decreto del Ministro della transizione ecologica l’individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni), salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata “direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale” attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione. Sono detraibili le spese sostenute per l’apposizione di tale visto anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Visto di conformità, per quali spese?

Non è richiesto il visto di conformità:

  • per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020, anche se presentata dopo l’11 novembre 2021;
  • in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020.

Soggetti  tenuti all’obbligo:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021;
  • imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.

Asseverazione

Per stabilire la congruità delle spese che devono essere asseverate dal tecnico abilitato, occorre fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal predetto decreto ministeriale, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell’adozione del decreto, ai fini dell’asseverazione relativa agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus, si deve continuare a fare riferimento al dm 6 agosto 20206, in particolare, ai criteri indicati nell’Allegato A, punto 13.1:
“i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento.
In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile» (lett. a); nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I.
Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Acquisto di case antisismiche

Ai fini del Superbonus, la detrazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati. Non va, pertanto, attestata la corrispondente congruità delle spese neanche a seguito della modifica normativa.

Modelli di asseverazione per gli interventi del Superbonus

Per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, occorre utilizzare i modelli in Allegati 1 (in caso di lavori conclusi) e 2 (in caso di stati di avanzamento lavori) del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, occorre utilizzare il modello in Allegato B del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.

Cessione delle rate residue di detrazione non fruite

Resta invariata la disciplina relativa alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus.

Il contribuente che ha utilizzato direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 la prima rata di spese relativa ad interventi ammessi al Superbonus e intende cedere le rate residue non fruite, deve essere in possesso dell’asseverazione già acquisita per la fruizione diretta della detrazione per la prima rata, nonché del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.

Bonus diversi dal Superbonus

Per i Bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti. La nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

L’attestazione della congruità delle spese nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, rimane necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.

Il visto di conformità per l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente ai Bonus diversi dal Superbonus è rilasciato dai medesimi soggetti previsti ai fini del Superbonus e, in caso di visto di conformità infedele, sono applicabili, in linea generale, le sanzioni amministrative.

Gli obblighi in capo ai tecnici abilitati

tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti), rispettando i costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme. L’attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni per gli interventi ammessi al Superbonus.

L’attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in forma libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Ambito di applicazione temporale

L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i Bonus diversi dal Superbonus si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi).

Tuttavia, per la tutela dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa.

Non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito. In ogni caso, la data di conclusione del contratto di cessione deve essere indicata nell’apposita sezione del modello di comunicazione delle opzioni (Quadro D – dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto, nel campo “Data di esercizio dell’opzione”).

Le tempistiche per la comunicazione delle opzioni

Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative ai Bonus diversi dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate abbia rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione, non sono soggette alla nuova disciplina, cioè non richiedono l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

I relativi crediti possono essere accettati ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021.

Fonte: teknoring