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Appalti pubblici, approvate le nuove soglie di rilevanza comunitaria


Le nuove soglie in Gazzetta Ue, un aggiornamento previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016. Vediamo cosa cambia.


Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11 novembre 2021 sono stati pubblicati quattro regolamenti che modificano le soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni. Un aggiornamento previsto dall’art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il Codice dei contratti. Soglie di rilevanza che saranno modificate a partire dal 1° gennaio 2022: superato il limite, troveranno applicazione, appunto, le normative comunitarie di settore.

Si tratta dei seguenti regolamenti, pubblicati il 10 novembre 2021:

Regolamento delegato (UE) 2021/1950 che modifica la direttiva 2009/81/CE/;
Regolamento delegato (UE) 2021/1951 a modificare la direttiva 2014/23/UE;
Regolamento delegato (UE) 2021/1952 che cambia la direttiva 2014/24/UE;Regolamento delegato (UE) 2021/1953 che modifica la direttiva 2014/25/UE.
Ecco, nello specifico, le principali modifiche regolamentari previste.

Soglie e Regolamenti: cosa cambia

In primis, il Regolamento delegato (UE) 2021/1950 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Focus sulle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori. Spazio poi Regolamento delegato (UE) 2021/1951 che rivista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione. 

Il Regolamento delegato (UE) 2021/1952 modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Fari puntati sulle soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione. Infine, il Regolamento delegato (UE) 2021/1953 che rivede la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.

Settori ordinari e speciali

Le nuove soglie di rilevanza comunitaria (art. 35, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016) sono le seguenti.

Per i settori ordinari:

  • 5.382.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  • 140.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
  • 215.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
  • 750.000 euro. Importo inalterato per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici.

Per i settori speciali:

  • 5.382.000 euro per gli appalti di lavori;
  • 431.000 euro per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
  • 1.000.000 di euro. Importo inalterato per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici.

Regolamenti in Gazzetta Ufficiale Ue 11 novembre 2021


Fonte: teknoring