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Ecobonus su edifici merce e bonus 50%: detrazioni compatibili


Entrate: se l’impresa ottiene il bonus per l’efficientamento energetico, l’acquirente ha diritto alla detrazione sul prezzo di acquisto.


L’acquirente di un immobile ristrutturato può ottenere la detrazione fiscale del 50% sul 25% del prezzo d’acquisto, anche se l’impresa di costruzione, prima della vendita, ha realizzato un intervento di efficientamento per il quale ha usufruito dell’ecobonus. Con la risposta 769/2021, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le due detrazioni non sono compatibili.

Ecobonus e bonus acquisto immobile ristrutturato, il caso

A richiedere il parere dell’Agenzia delle Entrate è stata un’impresa, che intendeva realizzare, su un edificio di sua proprietà, destinato alla vendita, una serie di interventi di efficientamento energetico:

  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, per i quali spetta una detrazione del 65% delle spese sostenute;
  • installazione di pannelli solari, per i quali spetta una detrazione del 65%;
  • fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi, per le quali spetta una detrazione del 50%;
  • cappotto termico, per il quale spetta una detrazione del 65%.

Per tali interventi, l’impresa intende beneficiare dell’ecobonus che, lo ricordiamo, è una detrazione Ires e Irpef.

L'impresa intende realizzare anche interventi di ristrutturazione edilizia, sui quali però non può beneficiare di alcuna agevolazione dal momento che il bonus ristrutturazioni è una detrazione Irpef.

Al termine dei lavori, le unità immobiliari saranno vendute. Trattandosi di immobili su cui sono stati realizzati anche interventi di ristrutturazione edilizia, gli acquirenti potrebbero ottenere la detrazione Irpef del 50%, calcolata sul 25% del prezzo pagato, con un limite massimo di 96mila euro.

L’impresa ha quindi chiesto se le due detrazioni sono compatibili o se non si ricade, invece, in un vantaggio fiscale indebito.

Ecobonus e bonus acquisto immobile ristrutturato, detrazioni compatibili

Richiamando la risoluzione 34/E/2020, l'Agenzia ha spiegato che le detrazioni in materia di riqualificazione energetica spettano ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

L’acquirente dell’immobile ristrutturato può ottenere la detrazione Irpef, calcolata sul prezzo di acquisto, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente, che ha ristrutturato l'intero edificio di cui fa parte l'unità abitativa oggetto di cessione, benefici della detrazione Ires in materia di efficientamento energetico.

Le due detrazioni, ha concluso l’Agenzia, sono quindi compatibili.

Fonte:Edilportale