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Infrastrutture di ricarica veicoli elettrici, quando spetta la detrazione?


Chi acquista e installa colonnine di ricarica per auto elettriche ha diritto a una detrazione del 50%. Ma il bonus non spetta per quelle portabili.


Nuove precisazioni sulle detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. A fornirle Fisco Oggi, il giornale on line dell’Agenzia delle Entrate, per avere ulteriori chiarimenti.

Ricarica veicoli elettrici: spetta lo sconto per l’acquisto di infrastrutture?

Nello specifico, il quesito posto è stato il seguente:

“La detrazione del 50% è prevista anche per l’acquisto di Wallbox di ricarica trasportabili, se rispettano quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257?”.

Lo sconto del 50% di cui parla il contribuente è quello inerente le detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. La disciplina di riferimento, anche se rimanda al rispetto dei requisiti previsti dal dl 257/2016 (citato sopra) è contenuta di fatto nell’art. 16-ter del decreto legislativo 63/2013, che riconosce ai contribuenti una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

Wallbox escluso dall’agevolazione

Per chiarire i dubbi del contribuente che intende acquistare Wallbox di ricarica trasportabili, Fisco Oggi ha esposto quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore (art. 16-ter Dl 63/2013), specificando che la stessa “non prevede la detrazione per l’acquisto di una stazione di ricarica portatile”.

Come già detto, la detrazione spetta esclusivamente per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 e – va aggiunto – “relative all’acquisto e alla posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW”.

Tale detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

La stessa si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici.

Mentre sono ugualmente detraibili le spese per le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento.

Le infrastrutture di ricarica per cui è ammessa la detrazione fiscale

Viene poi specificato anche quali sono le infrastrutture di ricarica che, al contrario, sono ammesse allo sconto del 50%.

Nello specifico, viene riportato che: “le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico”, cui caratteristiche devono rispettare i requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lett. d) e h), del decreto legislativo n. 257/2016.

Quindi, sono ammessi:

  • punti di ricarica di potenza standard, tali da consentire il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. (Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie: lenta = pari o inferiore a 7,4 kW; accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;
  • punti di ricarica non accessibili al pubblico.
Nel secondo gruppo rientrano i punti di ricarica in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti, quelli destinati esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità (installati all’interno di una recinzione dipendente dalla stessa) e i punti di ricarica all’interno di in un’officina di manutenzione o di riparazione, ma non accessibile al pubblico.

Il quesito da Fisco Oggi


Fonte: Teknoring / Fisco Oggi