Computa & Compara Interviste News

Superbonus, quando spetta agli immobili non abitativi e agli ampliamenti


Dall’Agenzia delle Entrate una panoramica su titoli abilitativi, cambio di destinazione d’uso e contabilizzazione delle spese


Si può ottenere il Superbonus sugli immobili non abitativi se è previsto il cambio d’uso? L’ampliamento volumetrico può essere incentivato sia in caso di interventi di efficientamento energetico sia di lavori antisismici? A questi dubbi ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la risposta 709/2021.

Superbonus, il caso

Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché intende demolire e ricostruire con una diversa sagoma e con incremento volumetrico, miglioramento energetico e riduzione del rischio sismico tre edifici, uno composto da 3 unità immobiliari categoria catastale A/3, uno composto da un’unità C2 e l’ultimo composto da 3 unità di cui 1 di categoria catastale C/6 e 2 di categoria C/2.

Ha quindi chiesto se può ottenere il Superbonus anche sulle unità non abitative dato che intende eseguire il cambio di destinazione d’uso a fine lavori.

Superbonus e immobili non abitativi

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che sono agevolabili le spese per gli interventi realizzati sugli immobili da destinare ad uso abitativo al termine dei lavori.
 
È quindi possibile ottenere il Superbonus per i lavori sulle unità classificate nella categoria catastale C, a condizione che il titolo abilitativo preveda il cambio di destinazione d’uso in immobili abitativi.

Superbonus e incremento volumetrico

L’Agenzia ha ricordato che la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 58/2017 e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha precisato che in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ristrutturazione edilizia, il Superbonus per interventi di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam.

Il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume anteoperam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato.

Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici. In questi casi è riconosciuto il Superbonus anche sulla parte ampliata.


Fonte: Edilportale