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Bonus facciate, ok alla detrazione per il condomino che si accolla le spese

Il condomino che paga per intero i lavori per il rifacimento della facciata può ottenere il bonus facciate a determinate condizioni. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 624/2021.

Bonus facciate e condominio misto, il caso

Una Fondazione si è rivolta all’Agenzia delle Entrate perché sta dismettendo il suo patrimonio immobiliare, ma è ancora proprietaria di alcune unità immobiliari in un condominio.
 
Negli atti di compravendita, la Fondazione ha assunto l’impegno, accettato da tutti gli altri proprietari delle abitazioni, ad eseguire alcuni lavori sul complesso immobiliare. Tale decisione non è stata invece formalizzata con una delibera dell’assemblea condominiale.
 
La Fondazione ha quindi chiesto se, in qualità di condomino, può usufruire del Bonus Facciate per l’intera spesa relativa ai lavori condominiali e se può provvedere direttamente agli adempimenti per ottenere l’agevolazione.

Bonus facciate al condomino che sostiene le spese

L’Agenzia ha ricordato che, in base all’articolo 1123 del Codice Civile, le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
 
Con riferimento al Superbonus, l’Agenzia ha già chiarito che i proprietari che si accollano le spese per intero possono ottenere la detrazione fiscale.
 
Agenzia ha aggiunto che la condizione prescritta dall’articolo 1123 del Codice può considerarsi rispettata, anche in mancanza di una delibera dell’assemblea di condominio, perché i condòmini hanno espresso la propria volontà negli atti di compravendita.

L’Agenzia ha concluso che la Fondazione, in qualità di condomino, può sostenere per intero le spese per il rifacimento della facciata e ottenere la relativa detrazione.

La Fondazione può inoltre provvedere in prima persona agli adempimenti connessi alla fruizione dell’agevolazione, a condizione che sia stato a ciò delegato, che gli adempimenti siano posti in essere in nome e per conto del condominio e che le fatture siano intestate al condominio.


Fonte: edilportale