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Bonus edilizi e superbonus, i Commercialisti chiedono di sciogliere i dubbi

Presentata un’istanza di consulenza giuridica su diversi aspetti contabili, fiscali e burocratici

Quanti sono i dubbi ancora irrisolti su bonus edilizi e superbonus 110%? Tanti, forse troppi, secondo l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC).

I problemi – spiegano i commercialisti – sono dovuti principalmente ad una normativa che, nonostante siano passati mesi dall’introduzione, ha lasciato aperto più di qualche problema di interpretazione, in una tematica talmente ampia da far risultare davvero complesso per i professionisti riuscire a interfacciarsi in piena cognizione di causa con i clienti, fossero contribuenti privati o imprese che lavorano nel settore edile.

L’Istanza

Per questi motivi, l’UNGDCEC procederà a presentare un’istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate. “In attesa anche di capire le intenzioni del Governo sulla proroga o meno dei vari bonus edilizi in vista del 2022, grazie alla collaborazione con la nostra Fondazione Nazionale, siamo in grado di presentare una ulteriore istanza di consulenza giuridica” – annuncia l’Unione.

Nell’istanza verrà chiesto all’Agenzia delle Entrate di pronunciarsi sulla possibilità per i condomini e per le persone fisiche – in conformità al criterio di cassa – di usufruire della detrazione relativa al cd. “Bonus facciata” (pari al 90%), pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo (pari al 10%) che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, anche se i lavori al 31 dicembre 2021 non sono ancora terminati.

Bonus edilizi e superbonus, la richiesta di sciogliere i dubbi

“Il tema, nelle more della predisposizione della istanza, è recentemente stato affrontato nella risposta all’interpello 903-521/2021 da parte della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Liguria. Anche per questo è quanto mai necessaria, vista l’importanza dell’argomento e l’approssimarsi della scadenza, una presa di posizione ufficiale da parte dell’amministrazione finanziaria centrale”.

Ma i dubbi non finiscono qui. Ce ne sono altri relativi agli aspetti contabili e fiscali (sulla contabilizzazione del contributo, sullo sconto in fattura o ancora sull’imponibilità o meno dell’importo ricevuto a seguito della cessione del credito) e a quelli ‘burocratici’. “In particolare, in quest’ultimo caso i dubbi sono quelli riguardanti la possibilità di correggere la Comunicazione di opzione di cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020, a proposito della quale stiamo ricevendo varie segnalazioni di colleghi”.

“Decorso il termine del 15 aprile 2021 – spiegano i commercialisti -, entro cui inviare la comunicazione relativa alle spese sostenute nell’esercizio 2020, sono in corso in queste settimane le verifiche tecniche da parte dei professionisti incaricati dagli istituti di credito cessionari. Nell’ambito di queste verifiche, sta emergendo spesso la richiesta di correzioni della domanda presentata, ed è qui che contribuente e professionista si trovano di fronte alla mancata previsione di alcuna modalità di correzione della domanda. Gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate – sottolinea l’UNGDCEC – stanno ricevendo numerose richieste in tal senso, ma sembra che l’accesso alle comunicazioni presentate non sia consentito.

“Al riguardo, appare opportuno sottolineare che la stessa Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello 590 del 15.12.2020 nell’ambito della cessione del credito nella disciplina vigente nell’esercizio 2019, aveva già precisato come gli errori nella comunicazione possano sempre essere corretti fino a quando il cessionario non abbia iniziato ad utilizzare il credito”.

“D’altra parte, il cessionario (Banca) avrebbe facoltà di rifiutare il credito oggi inserito in piattaforma, ma così facendo non sarebbe possibile trasmettere poi una nuova comunicazione corretta, che vada a sostituire la precedente, essendo decorso il termine del 15 aprile 2021 e non avendo nel frattempo l’Amministrazione fornito alcuna indicazione tecnica per la sostituzione o la correzione delle domane già presentate”.

“Sarebbe auspicabile, anche in tale ambito, un chiarimento da parte degli uffici centrali – sottolineano -. Ci permettiamo di suggerire che sarebbe sufficiente ammettere la possibilità di presentare istanze in autotutela per la correzione delle comunicazioni e abilitare i funzionari territoriali ad operare manualmente per inserire le correzioni.

Fonte: https://www.edilportale.com