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Fiscalizzazione degli abusi edilizi, facciamo chiarezza

Il Consiglio di Stato chiarisce i presupposti della fiscalizzazione secondo quanto stabilito dall’art. 34 del Testo Unico dell’Edilizia

Il Consiglio di Stato (Cons. St. 5251/2021) si pronuncia sulla fiscalizzazione degli abusi edilizi risalenti nel tempo. La sentenza costituisce l’occasione per fare chiarezza sulla procedura della fiscalizzazione.

Il caso

Il caso sottoposto all’esame del Supremo Collegio trae origine dall’impugnazione, promossa dal vicino di casa, della sanatoria rilasciata dal Comune in favore del proprietario del fabbricato adiacente.

In un primo momento il Comune aveva ordinato a quest’ultimo la demolizione ed il ripristino di alcune opere abusive realizzate nel tempo e più precisamente: l’ampliamento del piano seminterrato, del piano terreno e del primo piano in corrispondenza del bagno, con un prolungamento dell’avancorpo di 30 cm, l’ampliamento del basso fabbricato ad uso magazzino, e lievi modifiche interne e di facciata.

A fronte dell’ordine di demolizione, il proprietario aveva presentato domanda in sanatoria.

Specificando che l’ampliamento del servizio igienico, pur essendo non sanabile, non poteva essere comunque demolito senza grave pregiudizio per l’intera struttura e pertanto ne chiedeva la fiscalizzazione.

Contro la concessione in sanatoria, il vicino di casa proponeva ricorso al TAR Piemonte, ma il suo ricorso veniva rigettato. Tra i motivi del ricorso, riproposti davanti al Consiglio di Stato, veniva lamentata l’inapplicabilità dell’art. 34 del Testo unico edilizia, relativo appunto alla fiscalizzazione.

La fiscalizzazione degli abusi edilizi

La fiscalizzazione è un istituto disciplinato dall’articolo 34 comma 2 del D.P.R. 380/2001, (“Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”) :

“1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale…”

I presupposti della fiscalizzazione

Presupposti della fiscalizzazione sono:

  • la realizzazione di opere in parziale difformità dal permesso di costruire. “Si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera” (cfr. Consiglio di Stato n. 1484 del 2017)”
  • il pregiudizio alla staticità strutturale dell’intero edificio che la demolizione potrebbe arrecare.

Spetta al privato raggiunto dall’ordine di demolizione fornire seria ed idonea dimostrazione del pregiudizio sulla struttura e sull’utilizzazione del bene residuo, non potendo porsi a carico della Pubblica Amministrazione l’onere di compiere la verifica tecnica.

Ricorrendo entrambi i presupposti, su richiesta dell’interessato, al posto della demolizione può essere applicata una sanzione pari al doppio del costo di produzione della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale.

E pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

La decisione del Consiglio di Stato

Nella pronuncia in esame, il Consiglio di Stato ha stabilito il principio secondo cui “spetta all’Amministrazione accertare la totale o parziale difformità delle opere realizzate rispetto a quelle legittimamente assentite, sicché non può affermarsi che la demolizione debba essere sempre ordinata per le opere eccedenti rispetto a quanto legittimamente assentito”.

Nel caso esaminato, secondo il Supremo Collegio, il Comune aveva correttamente verificato l’indemolibilità del fabbricato a supporto della quale era stata anche eseguita una verifica tecnica. L’appello del vicino veniva pertanto respinto.

Cons. St. 5251/2021

Fonte: https://www.teknoring.com/news/sentenze/fiscalizzazione-degli-abusi-edilizi-sovrapposizioni-temporali/