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Registro Pegni mobiliari, nuovo strumento per il credito delle imprese

Pubblicato il decreto attuativo del Registro Pegni mobiliari non possessori per ottenere prestiti con garanzia di un bene mobile aziendale senza venderlo.

Le imprese possono ottenere credito dando in garanzia un bene mobile senza disfarsene, attraverso una procedura standard interamente telematica, tramite piattaforma del Fisco. E’ il pegno mobiliare non possessorio, istituito con dl 59/2016, che diventa operativo con l’istituzione dell’apposito Registro Pegni e del relativo regolamento (decreto 114/2021), che garantisce l’opponibilità verso terzi. Il decreto che lo istituisce, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190, entra in vigore il 25 agosto e concede otto mesi di tempo per realizzare il sistema informatico da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Registro Pegni mobiliari non possessori

Il pegno mobiliare non possessorio consente alle imprese di dare, a garanzia di un prestito, un bene mobile (materiale o immateriale, presente o futuro), mantenendone la proprietà. Una sorta di fideiussione garantita da un bene mobile. In questo modo è possibile continuare a utilizzare il bene oggetto di pegno per l’attività di impresa. Il Registro Pegni garantisce la pubblicità dichiarativa che consente l’opponibilità verso terzi.

L’iter attuativo non si è ancora concluso. L’Agenzia delle entrate ha tempo fino al 25 aprile 2022 (otto mesi dall’entrata in vigore del decreto) per mettere a punto il sistema informatico, le specifiche tecniche sono previste invece entro il 25 settembre. Quando tutto sarà pronto, verrà resa nota la data di attivazione del Registro. Nel quale verranno «giornalmente inserite, secondo l’ordine di ricezione, le formalità presentate, indicando numero d’ordine, giorno della richiesta, richiedente e persone per cui la richiesta è fatta, data del titolo costitutivo del pegno non possessorio presentato con la domanda, oggetto della richiesta.

Iscrizione al Registro Pegni

Il decreto fissa tutte le regole e le procedure per l’iscrizione al Registro Pegni, che deve avvenire per atto pubblico, scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, contratto sottoscritto digitalmente dalle parti, provvedimento dell’autorità giudiziaria. La domanda dovrà poi contenere una lunga serie di elementi, previsti dall’articolo 3 del decreto, fra cui:

  • generalità del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore di pegno, con indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita per gli imprenditori individuali, oppure della denominazione o ragione sociale e della sede per le persone giuridiche, le società e gli enti che svolgono attività d’impresa;
  • codice fiscale delle parti;
  • luogo e il numero di iscrizione nel registro imprese del debitore e del datore del pegno;
  • domicilio del creditore, del debitore e del terzo datore del pegno;
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, del datore del pegno e del creditore;
  • codice fiscale delle parti;
  • luogo e numero di iscrizione nel registro imprese del debitore e del datore del pegno;
  • domicilio del creditore, del debitore e del terzo datore del pegno;
  • posta elettronica certificata del debitore, del datore del pegno e del creditore;
  • indicazione dei beni o crediti gravati con la descrizione degli elementi che ne permettono l’identificazione,
  • la destinazione economica del bene gravato come dichiarata dal datore del pegno nell’atto di costituzione;
  • l’indicazione della facoltà, ove prevista, per il creditore di locare o di appropriarsi del bene oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l’escussione.

Il Registro è consultabile da chiunque per via telematica.

Fonte: Redazione PMI.It