Ambiente Architettura Computa & Compara

Distanze tra edifici, sopraelevazioni come nuove costruzioni.

Il Tar spiega la differenza tra nuova costruzione e risanamento conservativo o ricostruzione dei volumi edificabili preesistenti

Le sopraelevazioni sono equiparate alle nuove costruzioni e devono rispettare le distanze tra edifici previste dalle norme in vigore. Lo ha affermato il Tar Lazio con la sentenza 7136/2021.

Distanze tra edifici, il caso

I giudici si sono pronunciati sul ricorso, presentato dai proprietari confinanti, contro il permesso che ha consentito la realizzazione di una sopraelevazione.

La sopraelevazione è distante 2,39 metri dall’interasse del muro di confine e 8,50 metri dalla parete finestrata. I proprietari confinanti hanno sottolineato che i due fondi ricadono in zona C2, per la quale le norme attuative del PRG prevedono una distanza minima di 6 metri, e che la normativa nazionale prevede l’obbligo di rispettare la distanza minima di 10 metri dalle pareti finestrate.

Secondo i confinanti, queste distanze, prescritte per le nuove costruzioni, sono valide anche per le sopraelevazioni e il Comune non avrebbe potuto rilasciare il permesso di costruire.

Distanze tra edifici, sopraelevazione come nuova costruzione

I giudici hanno spiegato che una sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante.

Una sopraelevazione, hanno aggiunto i giudici, comportando sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro, non può qualificarsi come risanamento conservativo o ricostruzione dei volumi edificabili preesistenti, i quali hanno solo lo scopo di conservarne i precedenti valori.

Dalla documentazione è emerso inoltre che la sopraelevazione aveva creato nuovi ambienti nell’immobile e non un volume tecnico, come invece sostenevano i responsabili dell’intervento.

Sulla base di queste considerazioni, il Tat ha dato ragione ai confinanti e dichiarato illegittimo il permesso di costruire.

Fonte: https://www.edilportale.com/news/2021/08/normativa/distanze-tra-edifici-sopraelevazioni-come-nuove-costruzioni_83590_15.html