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Come riconoscere un’opera precaria e quale permesso scegliere?


Il CdS spiega come riconoscere un’opera precaria: non conta la destinazione temporanea assegnata dal costruttore, ma il reale utilizzo.


Una struttura amovibile è sempre un’opera precaria?

In realtà no e il fattore “tempo di utilizzo” incide sui permessi necessari per l’installazione.

La spiegazione è arrivata dal Consiglio di Stato con la sentenza 3669/2023.

Opera precaria: il caso

I giudici si sono pronunciati sul caso di una casa mobile, installata su suolo agricolo.

La casa mobile è dotata di allacciamento elettrico, scarico in vasca interrata e approvvigionamento idrico.

Sul suolo circostante sono state eseguite altre opere minori, come la realizzazione di un barbecue fisso, l’installazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, due piazzole e due gazebo imbullonati su una base in calcestruzzo.

Dato che gli interventi sono stati realizzati senza permessi, il Comune ha ordinato la rimozione delle opere, considerate abusive.

Il responsabile degli interventi ha presentato ricorso, sottolineando che si tratta di un’opera precaria e amovibile, che non ha creato una volumetria rilevante.


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Come riconoscere l’opera precaria e stabilire il permesso necessario

Con la sentenza 3669/2023, i giudici hanno respinto il ricorso e spiegato come stabilire se si è in presenza di un’opera precaria.

Il CdS ha illustrato che, in base al Testo Unico dell’Edilizia, rientra tra gli interventi di nuova costruzione, soggetti a permesso di costruire, “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Secondo una consolidata giurisprudenza, cui il CdS si conforma, per opera precaria deve intendersi quella agevolmente rimovibile, funzionale a esaudire un’esigenza temporanea destinata a cessare dopo un tempo breve.

I giudici hanno ricordato che non è un’opera precaria la struttura in grado di incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, perché destinata a soddisfare un’esigenza prolungata nel tempo.

Il CdS ha aggiunto che non è un’opera precaria nemmeno quella cui il costruttore ha assegnato soggettivamente una destinazione temporanea. La valutazione, infatti, deve essere condotta in modo oggettivo sulla base del reale utilizzo nel tempo cui l’opera è destinata.

Questo significa che se l’opera amovibile è destinata ad essere utilizzata per un tempo limitato è anche un’opera precaria, realizzabile in regime di edilizia libera.

Al contrario, l’opera amovibile destinata a essere utilizzata per un lungo periodo non è un’opera precaria e per la sua installazione è richiesto il permesso di costruire.



fonte: edilportale / noiradiomobile.org