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Bonus edilizi: obbligo di contratto collettivo per opere sopra i 70mila euro


All’interno delle opere complessivamente considerate, l’obbligo riguarderà solo i lavori edili. Chiarimenti in un emendamento al Decreto Ucraina.


Dal 27 maggio entra in vigore l’obbligo di applicare i contratti collettivi per la realizzazione di una serie di lavori edili agevolati con i bonus edilizi.

Il disegno di legge di conversione al Decreto “Ucraina” o “Taglia prezzi” (DL 21/2022) riscrive i confini del nuovo obbligo: un emendamento approvato dalle Commissioni Finanze e Industria del Senato spiega che l’importo di 70mila euro, al di sopra del quale scatta l’obbligo, si riferisce all’opera complessiva ma specifica che l’obbligo vale solo per i lavori edili.


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Bonus edilizi, l’obbligo del contratto collettivo

L’obbligo di applicare i contratti collettivi nell’ambito dei lavori agevolati con i bonus edilizi è stato voluto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando e inserito nel pacchetto di misure antifrode varate a febbraio.

Per garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è stato stabilito che i lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, possono ottenere i bonus edilizi solo se eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.
Considerando solo le opere agevolate dai bonus edilizi, si tratta dei cantieri temporanei o mobili relativi a lavori di:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

La normativa prevede inoltre che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori e che i soggetti preposti al rilascio del visto di conformità controllino la presenza di queste informazioni.

Bonus edilizi e contratto collettivo per opere sopra i 70mila euro

Il nuovo obbligo non è ancora entrato in vigore, che già viene modificato. Il Decreto Ucraina specifica che l’obbligo del contratto collettivo vale per le opere il cui importo complessivo risulti superiore a 70mila euro, ma aggiunge che tale l'obbligo si applica solo ai lavori edili.

Questo significa che, se un’impresa sta eseguendo un lavoro edile di importo inferiore a 70mila euro, ma che concorre alla realizzazione di un’opera di valore superiore a 70mila euro, deve applicare il contratto collettivo.

Da una parte la norma introdotta dal Decreto "Ucraina" può sembrare una nuova stretta, perchè assoggetta all'obbligo del contratto collettivo anche le imprese che eseguono lavori di importo inferiore a 70mila euro. Dall'altra parte la norma, prevedendo che l'obbligo si applica solo alle imprese che svolgono lavori edili, dà certezza alle imprese che svolgono lavori diversi, che non sono quindi tenute all'applicazione del contratto collettivo del settore edile. 

Il Decreto "Ucraina", quindi, tenta di agire su un problema sollevato lo scorso febbraio da Angelo Artale, presidente della Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le costruzioni (Finco). Artale aveva sottolineato che nei cantieri non operano solo le imprese edili, perché ci sono ad esempio anche quelle di restauro e metalmeccaniche, e che imporre l’obbligo del contratto collettivo a tutte avrebbe contrastato con i princìpi della concorrenza.  

L’emendamento approvato sembra risolvere il problema dell’obbligo di applicare il contratto collettivo dell’edilizia ad imprese che svolgono attività diverse, ma Finco ha confermato la sua contrarietà al provvedimento perchè continua ad imporre l’applicazione di un unico contratto.

Abbiamo chiesto un nuovo parere al presidente Artale, secondo il quale "permane il giudizio di assoluta negatività" riguardo l'obbligo che "subordina la concessione di agevolazioni derivanti da risorse pubbliche all’applicazione, di fatto, di un unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro". 

"Si tratta - scrive Artale - di una indebita limitazione della libertà sindacale e contrattuale prevista dall’articolo 39 (ma anche 41) della nostra Costituzione e nulla ha a che vedere con la condivisibile avversione ai cosiddetti “contratti pirata” (e vorremmo dire ancor di più, e prima, all'ancora notevole numero di lavoratori che operano senza contratto alcuno), che sembrano essere per il Ministro tutti quelli che non sono firmati dalla Triplice".

Sempre lo scorso febbraio, Artale aveva affermato che l’unico rimedio contro le frodi sarebbe stata la qualificazione delle imprese. Il ddl “Ucraina” si è mosso anche in questa direzione, introducendo l’obbligo di qualificazione Soa per le imprese che, a partire dal 2023, eseguono lavori agevolati di importo superiore a 516mila euro.

Su questo punto Artale, nel nuovo commento rilasciato ieri a Edilportale, ha affermato: “ben altra garanzia di qualificazione delle imprese è assicurata dall’attestazione Soa rispetto all’obbligo di applicazione di un singolo specifico contratto (come ho più volte, anche pubblicamente, ripetuto, un’azienda può applicare il “contratto della gioielleria”, per usare un’iperbole, ma se non è qualificata si troverà sempre l’operaio che va senza casco o similia”.


fonte: Edilportale