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Nuovo provvedimento dalle Entrate per l’esercizio delle opzioni per i bonus


Il Provvedimento approva il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione e detta istruzioni e specifiche tecniche.


Nuove disposizioni per l’esercizio delle opzioni bonus edilizi. Vediamo nel dettaglio il Provvedimento del Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha emanato un Provvedimento che detta disposizioni per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Il Provvedimento approva il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche, che tengono conto delle novità introdotte in relazione agli interventi per i quali sono esercitabili le opzioni e all’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione.

Inoltre, il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici.

Le due opzioni: sconto in fattura o cessione del credito

I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per i suddetti interventi e coloro che, nell’anno 2025, sostengono spese per gli interventi che beneficiano del Superbonus, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:
  •  per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante. L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi agevolabili con il Superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati.

  •  per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. L’opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Il credito d’imposta è pari alla detrazione spettante, calcolata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi. L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

Esercizio delle opzioni bonus edilizi, i documenti necessari

Per l’esercizio di un’opzione, occorre richiedere:

Asseverazione dei tecnici abilitati prevista per le varie tipologie di interventi:

       >> per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute; 
        >> per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l’asseverazione dell’efficacia degli stessi; 
         >> per gli interventi diversi, l’asseverazione della congruità delle spese sostenute

  •  Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Tali documenti non sono richiesti per le opere in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi agevolabili con il bonus facciate.


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Modalità di esercizio delle opzioni bonus edilizi

L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello, utilizzabile a decorrere dal 4 febbraio 2022, e seguendo le relative istruzioniLa Comunicazione deve essere inviata:

  •  entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero,

  •  per le rate residue non fruite delle detrazioni, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione;

  •  per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, entro il 7 aprile 2022.
La Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari va inviata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:
  •  dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, con riferimento agli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute;

  •  dal soggetto che rilascia il visto di conformità, per tutti gli altri interventi.

Esercizio delle opzioni bonus edilizi: parti comuni degli edifici

La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:

   •  con riferimento agli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute, dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Nel caso in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato;
  •  per tutti gli altri interventi, dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Nel caso in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato.
Nei casi di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condòmino, il soggetto che rilascia il visto indicato nella Comunicazione è tenuto a confermarlo mediante l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

La comunicazione della cessione del credito per le rate residue non fruite delle detrazioni, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, tranne che per gli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute, per i quali la Comunicazione è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Esercizio delle opzioni bonus edilizi: le tempistiche

Per gli interventi di efficientamento energetico, la Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista. L’Enea trasmette all’Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d’intesa tra i medesimi enti. 

Sulla base dei dati ricevuti l’Agenzia delle entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa.

A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Parti comuni: chi deve comunicare cosa

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:

  •  il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati sono comunicati al condomino incaricato di inviare la Comunicazione all’Agenzia delle entrate; 

  •  l’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della Comunicazione; nel caso in cui la Comunicazione sia stata inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest’ultimo.

Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate rende l’opzione inefficace.


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Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta

I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Per l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione:

   •  i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

  •  il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

  •  nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, i fornitori che hanno applicato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dopo aver proceduto alla conferma dell’opzione, utilizzando le medesime funzionalità.

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari con le stesse funzionalità.

I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni vigenti sono nulli.

Agenzia delle Entrate, Provvedimento prot. 35873 del 3 febbraio 2022.



Fonte: teknoring