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Denuncia di abuso edilizio, può farla il privato cittadino?


Per poter accedere agli atti del Comune e svolgere le verifiche su un presunto abuso edilizio occorre un interesse diretto, concreto ed attuale.


Denuncia di abuso edilizio: chi può farla e quali condizioni? Risponde il Tar Lazio

Cosa fare in caso di sospetto abuso edilizio? Che poteri ha il cittadino? È sempre possibile accedere agli atti del Comune per compiere le opportune verifiche ? Che limiti esistono al diritto di accesso? A queste domande ha risposto una recente sentenza del Tar Lazio (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, sent. 11404/2021)

Il caso

La vicenda trae origine dall’interesse di un privato cittadino di verificare la regolarità urbanistico-edilizia di un complesso immobiliare in costruzione. L’immobile, realizzato in area paesaggistica destava infatti sospetti di irregolarità in relazione al rispetto delle distanze dalla strada, alla violazione delle prescrizioni per l’edificazione in area agricola, ai volumi eccedenti, alla presenza di una piscina.

L’interessato si rivolgeva quindi al Comune chiedendo accesso agli atti per prendere visione dei vari titoli edilizi. Ma l’Amministrazione rispondeva solo parzialmente alle sue richieste, giustificandosi prima per la situazione Covid, poi per l’eccessivo carico di lavoro. Il cittadino allora presentava un’ulteriore istanza, lamentando che la documentazione fornita non consentiva di comprendere la regolarità dei lavori, e chiedendo al Comune di compiere le opportune verifiche urbanistico-edilizie e di inviargli gli atti relativi alle verifiche sollecitate.

Il Comune non dava seguito alla richiesta, ritenuta “di natura esplorativa” e finalizzata ad un controllo generale sull’attività dell’ente. Il cittadino si rivolgeva allora al giudice amministrativo, impugnando il silenzio-diniego dell’amministrazione relativo all’ultima istanza di accesso.

Il diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso, è finalizzato proprio a dare attuazione al principio di trasparenza dell’operato della Pubblica Amministrazione. Disciplinato dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990 modificata dalla L. 15/2005) agli artt. 22 e seguenti, il diritto di accesso consente all’interessato di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi.

La procedura (art. 25 L. 241/2005) inizia con la presentazione di un’istanza indirizzata all’Amministrazione, che deve essere motivata, per consentire alla P.A. di valutare se il richiedente ha un interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza degli atti richiesti. Se vi sono controinteressati, (come ad esempio, nel caso esaminato, la società proprietaria del complesso immobiliare), l’Amministrazione comunica loro la richiesta di accesso agli atti, perché possano esprimere eventuali ragioni di opposizione. Il procedimento di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla richiesta, con l’accoglimento o con il rigetto della domanda. Nel caso di decorso del termine di trenta giorni senza alcuna risposta da parte dell’Amministrazione, si configura il c.d. “silenzio-diniego”.

L’interesse all’accesso agli atti

La domanda di accesso agli atti deve provenire, come abbiamo visto, da persona “interessata”.

Per la giurisprudenza amministrativa, non rileva un qualunque generico interesse ai documenti amministrativi, ma quello che abbia precise caratteristiche. Deve trattarsi di un interesse:

  • diretto
  • concreto
  • attuale
  • corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto accesso.
Nel caso esaminato, il Tribunale Amministrativo del Lazio, ha ritenuto che il solerte cittadino che ha denunciato la presenza di possibili abusi sul complesso immobiliare, non avesse invece un interesse con queste caratteristiche, “non avendo il ricorrente dimostrato di soddisfare nemmeno il requisito della vicinitas, né tale requisito è evincibile dalla documentazione agli atti ove lo stesso risulta semplicemente residente a Tarquinia località -OMISSIS-, vasta area interessata da molteplici abusi edilizi”.

Istanza di accesso ambientale

Esiste un’eccezione alla necessità di dimostrare un accesso “qualificato” agli atti, ed è quella consentita per il caso in cui i documenti amministrativi riguardino il danno ambientale. Il diritto all’accesso ambientale deriva dalla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, richiamata dalla direttiva n. 2003/4/CE, a sua volta recepita dall’art. 3 del D.lgs 195/2005. In base a questa norma, i documenti che riguardano le informazioni ambientali devono essere messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta “senza che debba dichiarare il proprio interesse”.

E tuttavia occorre pur sempre dimostrare che a fondamento dell’istanza di accesso agli atti c’è la necessità di verificare l’esistenza di un potenziale danno all’ambiente.

Nel caso esaminato dal Tar Lazio, l’abuso era stato realizzato in area soggetta a vincolo paesaggistico, ma secondo i giudici amministrativi, questo non era un fatto di per sé sufficiente “in assenza di ulteriori specificazioni in merito al danno ambientale prodotto, a far rientrare la richiesta nell’ambito dell’accesso ambientale (aperto a chiunque), anziché all’accesso in materia edilizia (ristretto ai soggetti legittimati come sopra ricordato)”.
Per questi motivi, il ricorso contro il silenzio-diniego è stato dichiarato inammissibile. In conclusione, ha precisato il TAR “l’attività di segnalazione di abusi edilizi operata dal ricorrente con la presentazione delle denunce sopra richiamate non vale ad attribuirgli nei confronti dell’Amministrazione una posizione analoga a quella del PM titolare dell’azione penale”.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, sent. 11404/2021


Fonte: teknoring